Obbligo vaccinale e sospensione dal servizio: infondate le censure di illegittimità (TAR Campania n. 5363 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 e la conseguente sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, disposti ai sensi dell’art. 4-ter d.l. n. 44/2021, non sono soggetti a prescrizione medica né a consenso dell’interessato: è la legge a imporre la somministrazione, restando l’esonero o il differimento limitati alle documentate condizioni cliniche di cui all’art. 4, comma 2, d.l. n. 44/2021. Le censure di illegittimità costituzionale e convenzionale della disciplina emergenziale risultano infondate alla luce della giurisprudenza costituzionale che ne ha scrutinato la compatibilità con gli artt. 32 e 77 Cost. La sospensione comporta la non dovutezza della retribuzione e di ogni altro emolumento, in ragione della carenza del sinallagma funzionale. La domanda risarcitoria esige l’allegazione delle voci e della relativa quantificazione, non supplibile con valutazione equitativa d’ufficio.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente al comparto della difesa, ha impugnato l’atto con cui il Comandante del Quartier Generale Italiano presso il Comando NATO ha accertato l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e disposto la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa. Ha impugnato, ove occorra, anche la nota di invito a produrre la documentazione vaccinale, la nota integrativa sulla decorrenza della sospensione e le fonti normative presupposte.

In via principale ha chiesto l’annullamento e, in aggiunta, l’accertamento dell’insussistenza della violazione dell’obbligo, il ripristino ex tunc del rapporto con condanna al pagamento degli emolumenti non corrisposti, il riconoscimento dell’anzianità e il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Il Ministero della Difesa ha resistito chiedendo il rigetto. Rinunciata l’istanza cautelare, il ricorso è stato assunto in decisione all’udienza di smaltimento del 15 maggio 2025.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio afferma la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a., trattandosi di provvedimento assunto in un rapporto di pubblico impiego non privatizzato. La sospensione è cessata il 25 marzo 2022 con la reintegrazione in servizio: la domanda caducatoria è pertanto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre resta l’interesse all’accertamento della illegittimità ai fini della pretesa retributiva.

Il Tribunale ritiene non sussistenti i presupposti per la rimessione alla Corte costituzionale sull’art. 77 Cost., non avendo parte ricorrente allegato elementi di irragionevolezza, e richiama il sindacato circoscritto ai casi di evidente mancanza dei presupposti o manifesta irragionevolezza. Passa quindi in rassegna la giurisprudenza costituzionale, in particolare le sentenze n. 14, 15 e 16 del 2023: i trattamenti sanitari obbligatori sono legittimi nei limiti del rispetto della persona umana e dell’art. 32 Cost.; i vaccini anti-COVID non sono sperimentali, essendo stati immessi in commercio con autorizzazione condizionata al termine di un iter completo; la scelta del legislatore resta nell’area di attendibilità scientifica e non è sostituibile dal giudice.

Su questa base respinge le censure sulla pretesa inefficacia profilattica dei vaccini, sul contrasto con il divieto di trattamenti sperimentali e sulla violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 32, 35 e 36 Cost. La censura sulla mancanza di prescrizione medica limitativa non coglie nel segno, poiché l’obbligo vaccinale non è soggetto a prescrizione né a consenso. Infondata è anche la censura sulla discriminazione, alla luce del bilanciamento dei diritti e del principio di solidarietà, confermato dalla sentenza della Corte EDU Vavřička e altri c. Repubblica Ceca dell’8 aprile 2021.

Quanto al diritto eurounitario, il Collegio esclude l’applicabilità della Carta di Nizza, non rientrando le vaccinazioni obbligatorie nell’attuazione esclusiva del diritto dell’Unione, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 7045 del 2021. Superati i dubbi di contrasto con il diritto internazionale, il Tribunale respinge la domanda di condanna agli emolumenti: nel periodo di sospensione non sono dovuti retribuzione né altri compensi, in ragione della carenza del sinallagma funzionale. La domanda di recupero dell’anzianità è inammissibile perché formulata per la prima volta nella memoria non notificata. La domanda risarcitoria è respinta per assoluta carenza di allegazioni sulle voci e sulla quantificazione del danno. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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