Termini perentori della VIA e silenzio della Commissione PNRR-PNIEC (TAR Puglia n. 973 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
I termini del procedimento di VIA sono perentori, ai sensi dell’art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006, e non sono derogabili in via amministrativa. L’esistenza di criteri di priorità nella trattazione dei progetti, lungi dal sospendere l’iter, non esime l’amministrazione dall’obbligo di concluderlo. Il silenzio della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, quale atto presupposto del provvedimento finale, integra inerzia censurabile e va superato mediante il meccanismo del silenzio assenso tra amministrazioni di cui all’art. 17-bis legge n. 241/1990. Le disfunzioni organizzative interne agli uffici non costituiscono causa di giustificazione del ritardo.
Il Fatto
Una società ha presentato al Ministero dell’ambiente istanza per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 d.lgs. n. 152/2006, relativa a un impianto eolico di potenza rilevante, qualificato come opera di pubblica utilità e strategica per gli obiettivi del PNRR. Esperita la fase di consultazione pubblica, il procedimento si è arrestato in attesa del parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC.
Dopo solleciti e diffida, il Ministero ha riscontrato che il progetto non presentava criteri ulteriori di preferenza e che occorreva ancora acquisire i pareri della Commissione e del Ministero della cultura. La società ha quindi impugnato la nota, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la condanna a provvedere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla perentorietà dei termini del procedimento di VIA, espressamente sancita dall’art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006 con rinvio agli artt. 2 e 2-bis legge n. 241/1990. Tale qualificazione non è intaccata dai criteri di priorità nella gestione dei progetti, tanto che il legislatore, con il d.l. n. 153/2024, ha precisato che la nuova disciplina non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale.
Il Tribunale esclude che il numero elevato di istanze possa giustificare il ritardo. Richiamando Cons. Stato n. 9791/2024, osserva che le disfunzioni organizzative interne non possono essere addotte tra i motivi che ostano alla conclusione tempestiva del procedimento e rilevano solo sul piano della responsabilità personale del funzionario.
La Corte ritiene applicabili al procedimento di VIA i meccanismi di superamento implicito dell’inerzia delle amministrazioni coinvolte. L’art. 25, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 consente all’autorità competente di procedere comunque alla valutazione anche quando i pareri non siano resi nei termini. Coordinato con l’art. 17-bis legge n. 241/1990, il silenzio dell’amministrazione interpellata è equiparato a un atto di assenso e consente l’adozione del provvedimento conclusivo, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, parere n. 1640/2016.
Quanto al concerto con il Ministero della cultura, il Collegio rileva che esso si colloca in una fase successiva rispetto alla stasi lamentata. L’art. 25, comma 2-bis richiama comunque l’art. 22, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 199/2021, che qualifica il parere paesaggistico come obbligatorio ma non vincolante, con possibilità di provvedere sulla domanda decorso inutilmente il termine.
La nota ministeriale è giudicata di natura meramente soprassessoria: il richiamo ai criteri di priorità non sospende l’iter e la tesi dell’acquisizione necessaria e preventiva del concerto non regge di fronte ai meccanismi dell’art. 17-bis. Il ricorso è pertanto accolto, con accertamento dell’illegittimità del silenzio e ordine di determinarsi entro trenta giorni, oltre condanna alle spese.
Nota della Redazione
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