Rinuncia all’appello e irrilevanza della questione di costituzionalità su fonte secondaria (Cons. Stato n. 141 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia all’esame nel merito dell’appello, dichiarata in udienza dalla parte appellante, determina la improcedibilità dell’impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse, con la conseguenza che non può essere accolta la richiesta di pronunciarsi sulla sola questione di legittimità costituzionale, poiché un’eventuale rimessione degli atti alla Corte costituzionale risulterebbe manifestamente irrilevante nel giudizio. La questione di costituzionalità concernente una fonte secondaria, quale un decreto ministeriale, è comunque manifestamente inammissibile, non essendo consentito censurare dinanzi alla Corte costituzionale l’illegittimità costituzionale di un atto regolamentare. La particolarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese del grado.
Il Fatto
La ricorrente aveva chiesto al Ministero della Salute la corresponsione dell’indennizzo previsto dall’art. 21 ter del d.l. n. 113/2016, convertito in legge n. 160/2016, in qualità di soggetto affetto da patologia conseguente all’assunzione del farmaco in gravidanza. L’Amministrazione, dopo aver richiesto l’integrazione della documentazione sanitaria, anche con riferimento alla patologia materna e alla prescrizione del farmaco tra il 20° e il 36° giorno dal concepimento, respinse l’istanza con provvedimento motivato per relationem rispetto al verbale della commissione medica.
La richiedente impugnò il diniego e il presupposto regolamentare contenuto nell’Allegato A, punto 3, lettera b), del D.M. n. 166/2017, nella parte in cui imponeva l’allegazione di tale documentazione per i soggetti nati fuori dal periodo indicato, lamentando una probatio diabolica e la violazione degli artt. 3 e 32 Cost. Il TAR Lazio respinse il ricorso, rilevando la mancata produzione documentale e la non ricomprensione della patologia tra i casi previsti. Proposto appello, all’udienza pubblica l’appellante ha rinunciato all’esame nel merito, chiedendo una pronuncia sulla sola questione di costituzionalità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della dichiarazione resa in udienza dalla parte appellante, che ha espressamente rinunciato all’esame nel merito dell’appello. Da tale rinuncia deriva la improcedibilità dell’impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse, secondo quanto previsto dagli artt. 35, comma 1, lett. c), e 38 cod. proc. amm.
La Corte esamina poi la richiesta, formulata dall’appellante, di pronunciarsi sulla sola questione di legittimità costituzionale. L’istanza non può essere accolta: una volta venuto meno l’interesse alla decisione di merito, un’eventuale rimessione degli atti alla Corte costituzionale risulterebbe manifestamente irrilevante nel giudizio. Il requisito della rilevanza, quale condizione di ammissibilità della questione incidentale, viene meno quando il giudizio a quo non è più idoneo a produrre una decisione sulla domanda.
Il Consiglio di Stato aggiunge un’ulteriore considerazione, argomentata in via autonoma. La questione appare in ogni caso manifestamente inammissibile, in ragione dell’impossibilità di censurare dinanzi alla Corte costituzionale l’illegittimità costituzionale di una fonte secondaria, qual è il D.M. n. 166/2017. Il sindacato di costituzionalità ha ad oggetto le leggi e gli atti aventi forza di legge, non i regolamenti ministeriali, che restano assoggettati al vaglio del giudice amministrativo.
Quanto alle spese, il Collegio dispone la compensazione in ragione della particolare natura delle questioni trattate. Il dispositivo dichiara pertanto l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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