Trasferimento di attività di somministrazione e divieto nel centro storico UNESCO (TAR Toscana n. 1671 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di nuovo insediamento di attività di somministrazione di cibi e bevande nel centro storico non è escluso dalla presentazione, anteriormente all’entrata in vigore del regolamento che lo introduce, di una SCIA edilizia che non esprima in alcun modo il collegamento tra l’intervento sulle murature e il futuro trasferimento dell’attività. L’onere di rendere conoscibile all’amministrazione il progetto imprenditoriale grava sul privato e non può essere assolto in via postuma. L’esenzione prevista per le attività esistenti non si estende al trasferimento dell’attività in un luogo diverso da quello originario, quando tale luogo rientri tra quelli vietati. La comunicazione ex art. 19, comma 3, legge n. 241/1990 non deve indicare misure di conformazione quando il divieto è assoluto. L’erronea indicazione del numero di SCIA nella comunicazione di avvio integra una mera irregolarità non invalidante.
Il Fatto
La società ricorrente esercita a Firenze, in Piazza Duomo, la vendita di calzature e gelati da asporto. Nel febbraio 2023 acquista un’azienda di somministrazione di cibi e bevande situata in altra via del centro storico, dichiarando nell’atto di non subentrare nella locazione dei locali e di voler svolgere l’attività altrove. Pochi giorni dopo presenta una SCIA edilizia per realizzare un servizio igienico per disabili nei locali di Piazza Duomo, senza menzionare il trasferimento dell’attività. Seguono la comunicazione di subingresso nel maggio 2023 e, a dicembre, la SCIA di trasferimento della somministrazione nei locali di Piazza Duomo.
Il Comune di Firenze, ritenendo applicabile il Regolamento UNESCO 2023, adotta il divieto di prosecuzione dell’attività. La società impugna il provvedimento e, in via subordinata, la disposizione regolamentare, deducendo sei motivi. La domanda cautelare è respinta per carenza di fumus boni iuris.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla verifica del rapporto tra la SCIA edilizia del febbraio 2023 e il progetto di trasferimento. Il dato testuale è decisivo: quella SCIA riguardava solo la realizzazione di un servizio igienico, che avrebbe potuto servire a qualsiasi attività, e non recava alcun riferimento all’intenzione di adibire i locali a somministrazione. Ne deriva che la successiva SCIA di trasferimento del dicembre 2023 ricade pienamente nella disciplina del Regolamento UNESCO 2023.
Su questa base il Tribunale esclude l’ammissibilità della prova testimoniale. I primi due capitoli mirano a dimostrare la volontà imprenditoriale risalente al febbraio 2023, ma non la circostanza che rileva, cioè che il Comune fosse stato messo sull’avviso del collegamento tra lavori edilizi e futuro trasferimento. Il terzo capitolo è superfluo: anche a voler ritenere il modulo comunale poco adatto, la relazione tecnica allegata alla SCIA aveva contenuto libero e avrebbe potuto esplicitare il nesso.
Il Collegio respinge poi la tesi dell’esenzione. L’art. 6 del Regolamento UNESCO 2023 sottrae ai divieti le attività esistenti, intese come quelle oggetto di subingresso o per le quali, prima del 6 maggio 2017, sia stato concluso un adempimento finalizzato all’insediamento. La somministrazione esercitata in via Finiguerra risaliva a una SCIA del 2015, ma si svolgeva in luogo diverso da quelli contemplati dall’art. 8 ed è stata oggetto non di mero subingresso, bensì di trasferimento, ipotesi non prevista dalla disposizione.
Cadono anche le censure sulla mancanza di disciplina transitoria: la società non ha dato prova di aver manifestato il proprio intento sotto la vigenza del regolamento precedente, difettando quindi l’interesse a dolersi della mancata salvaguardia. Quanto alla comunicazione del dicembre 2023, il preteso contrasto con il provvedimento finale non sussiste, perché già in quella sede si rappresentava l’assenza di riferimenti al futuro insediamento. La comunicazione ex art. 19, comma 3, legge n. 241/1990 non doveva indicare misure di conformazione, atteso il divieto assoluto, e l’indicazione di un numero di SCIA diverso costituisce mera irregolarità. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.