L’omesso pagamento dell’oblazione non consente il ritiro della sanatoria edilizia (TAR Puglia n. 1400 del 21.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’omesso pagamento dell’oblazione dovuta per la sanatoria edilizia non determina la decadenza dall’accoglimento dell’istanza di accertamento di conformità, ma legittima soltanto la riscossione coatta del credito ai sensi dell’art. 43 d.P.R. n. 380/2001. Il ritiro dell’accoglimento già intervenuto richiede l’accertamento dei presupposti e delle condizioni per l’esercizio del potere di autotutela, non essendo sufficiente l’inadempimento dell’obbligo pecuniario. Il contributo di costruzione, in caso di sanatoria che riguardi solo il cambio di destinazione d’uso di una parte dell’immobile, va rideterminato in riferimento a tale porzione, non all’incremento di valore dell’intero fabbricato.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato la determinazione con cui il Comune ha negato il permesso di costruire per l’adeguamento della recinzione di un fabbricato rurale, sul rilievo della reiterazione di istanze già rigettate e dell’assenza di doppia conformità. Con motivi aggiunti ha esteso l’impugnazione all’ordinanza che ha disposto la demolizione di una porzione del vano cucinino e la riduzione in pristino per il cambio d’uso da deposito attrezzi agricoli a vani residenziali, nonché alle note di preavviso di diniego della sanatoria e di conferma del diniego sulla rideterminazione degli oneri.
Nel corso del giudizio il Comune ha rilasciato il permesso di costruire in sanatoria per il vano cucinino e per la recinzione, a seguito del pagamento della fiscalizzazione dell’abuso. Il ricorrente ha quindi dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse sul ricorso introduttivo, mantenendo l’impugnazione dei motivi aggiunti quanto alla parte residua dell’ordinanza e alla nota sugli oneri concessori.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale prende anzitutto atto dell’intervenuta sanatoria degli interventi e ne trae la conseguenza della improcedibilità del ricorso introduttivo e della parziale improcedibilità, in parte qua, dei motivi aggiunti. La decisione si concentra dunque sulla domanda di annullamento dell’ordinanza nella parte relativa alla riduzione in pristino per il cambio d’uso e sulla nota di conferma del diniego sugli oneri.
Sul primo profilo il Collegio rileva un contrasto tra l’ingiunzione ripristinatoria e le determinazioni già assunte dall’Ente. Il Comune si era espressamente pronunciato per l’accoglimento della sanatoria e aveva precisato che, in caso di mancato pagamento dell’oblazione, si sarebbe attivato per il recupero forzato delle somme. L’ingiunzione ripristinatoria si pone quindi in aperto contrasto con tali determinazioni.
Il Tribunale richiama l’indirizzo condiviso, citando Cons. Stato, Sez. VI, n. 2918 del 2024, che a sua volta richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 730 del 2021: il sistema coattivo di riscossione previsto dall’art. 43 d.P.R. n. 380/2001 evidenzia come l’omissione del pagamento legittimi la riscossione coatta, senza determinare la decadenza dalla possibilità di adempiere. La contestazione dell’inadempimento pecuniario non consente dunque il ritiro della sanatoria in mancanza dell’accertamento dei presupposti per l’autotutela.
Il Collegio ritiene inoltre non condivisibile la pretesa del Comune di collegare il calcolo dell’oblazione all’incremento di valore del fabbricato nel suo complesso. Una simile impostazione si risolve nella rideterminazione del contributo di costruzione riferita all’immobile nella sua originaria consistenza, già regolarmente assentita, a fronte di una sanatoria che riguarda soltanto il cambio di destinazione d’uso di una parte del fabbricato. Ne deriva l’accoglimento dei motivi aggiunti in questa parte, con compensazione delle spese in ragione della particolarità delle questioni esaminate.
Nota della Redazione
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