Bancarotta fraudolenta: motivi sovrapposti all’appello e amministratore di fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 28098 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta, è inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga, in termini del tutto sovrapponibili all’atto di appello, le medesime censure già esaminate dal giudice del merito, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. La responsabilità dell’amministratore di fatto può essere affermata sulla base di indicatori di personale ingerenza nell’attività gestoria e nella condotta distrattiva dei beni aziendali. Analogamente, la posizione dell’amministratore formalmente investito della carica non si esaurisce nel ruolo meramente formale quando emerga un apporto concorsuale attivo e consapevole, riconducibile al paradigma dell’art. 40, comma secondo, cod. pen. Il sindacato di legittimità resta circoscritto alla verifica della tenuta logica della motivazione, non potendo rivalutare nel merito gli elementi di prova.
Il Fatto
Due imputati ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Napoli, in data 04.07.2025, ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per i reati di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale. La questione giunge davanti alla Suprema Corte sulla base di due motivi, ciascuno riferito a uno dei ricorrenti.
Il primo motivo contesta l’attribuzione del ruolo di amministratore di fatto della società; il secondo deduce analoghe censure in relazione all’affermazione di responsabilità di chi assumeva di essere stato amministratore soltanto formale.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che il primo motivo, proposto nell’interesse di uno dei ricorrenti, si limita a contestare l’attribuzione del ruolo di amministratore di fatto in termini del tutto sovrapponibili all’atto d’appello. La doglianza non si confronta con la puntuale motivazione della sentenza impugnata, che ha enucleato, con argomentazione ritenuta incensurabile e sostanzialmente non contestata, gli indicatori della personale ingerenza del ricorrente non solo nell’attività gestoria, ma anche nella condotta distrattiva dei beni aziendali.
Il secondo motivo, proposto nell’interesse dell’altra ricorrente, deduce censure analoghe in relazione all’affermazione di responsabilità, alla quale si ascrive il ruolo di amministratrice meramente formale. Anche in questo caso la Corte osserva che il motivo non si confronta con l’attiva condotta rilevata a carico della ricorrente.
Tale condotta, lungi dal fondare la responsabilità ai sensi dell’art. 40, comma secondo, cod. pen., ne descrive un apporto concorsuale del tutto attivo e consapevole. Il riferimento normativo richiamato dai ricorrenti risulta quindi eccentrico rispetto alla ricostruzione operata dal giudice del merito, che ha valorizzato un contributo materiale e psicologico pienamente integrato nella fattispecie.
Da qui la declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il provvedimento conferma l’orientamento secondo cui il ricorso che non aggredisca specificamente la motivazione del provvedimento impugnato non supera il vaglio di ammissibilità.
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Nota della Redazione
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