Illegittima la proroga tecnica delle concessioni demaniali in mancanza di gara (TAR Campania n. 1079 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proroga delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative disposta dall’amministrazione comunale in assenza di avvio della procedura selettiva è illegittima e deve essere disapplicata, perché contrasta con l’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE e con l’art. 49 TFUE. La sola proroga compatibile con il diritto unionale è quella tecnica, funzionale alla conclusione della gara, e presuppone che l’amministrazione abbia già indetto la procedura selettiva o abbia quantomeno deliberato di indirla in tempi brevissimi. La mancata approvazione del piano di utilizzo degli arenili non giustifica la sospensione generalizzata delle procedure né l’inerzia dell’ente. Il regolamento comunale sull’occupazione di suolo pubblico per gli spazi annessi ai locali di somministrazione si applica, per espressa equiparazione, anche alle aree demaniali.
Il Fatto
Una società, conduttrice di un immobile ad uso commerciale in un Comune costiero, ha chiesto al Comune di disporre lo sgombero di un’area demaniale marittima occupata da altra società e di avviare la procedura per il rilascio della concessione in proprio favore. L’area era stata originariamente concessa a terzi con concessione n. 5/2009, poi ridotta con concessione suppletiva n. 2/2018, con durata fissata fino al 31.12.2020.
Con delibera di G.C. n. 52/2025 il Comune aveva disposto la proroga tecnica delle concessioni demaniali, includendo quella in discussione. Con nota prot. 14218 del 28.7.2025 il Comune ha respinto l’istanza della società ricorrente, escludendo l’occupazione sine titulo e la necessità di procedura comparativa, e negando l’applicabilità del regolamento comunale sulle aree demaniali. La società ha impugnato la delibera e la nota davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto le eccezioni in rito. Quanto all’integrità del contraddittorio, la delibera è qualificata come atto plurimo, scomponibile in tanti provvedimenti individuali quanti sono i destinatari: gli effetti dell’annullamento riguardano solo chi ha impugnato. L’eccezione di tardività è infondata, perché il termine decorre dalla scadenza della pubblicazione all’albo e, tenuto conto della sospensione feriale, il ricorso notificato il 6.8.2025 è tempestivo.
Nel merito, il TAR ha ritenuto che la delibera non sia un mero atto di indirizzo ma un provvedimento immediatamente efficace di proroga, come confermato dalla condotta successiva del Comune e dalle sue difese. La proroga contrasta con gli artt. 49 e 56 TFUE e con l’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE, secondo la giurisprudenza unionale e nazionale richiamata.
Il Collegio ha ribadito che le disposizioni legislative che hanno introdotto proroghe automatiche e generalizzate delle concessioni sono disapplicabili dal giudice e dalle amministrazioni, comprese quelle comunali. La sola proroga ammissibile è quella tecnica prevista dall’art. 3, commi 1 e 3, della legge n. 118/2022 nella formulazione originaria, che richiede l’avvenuto avvio della procedura selettiva o almeno un atto di indirizzo volto a indirla. Nel caso concreto il Comune non ha indetto alcuna gara, disponendo una proroga automatica non consentita.
Non giova l’argomento della mancata approvazione del PAD, che non preclude il rilascio delle concessioni né giustifica la sospensione generalizzata delle procedure. Quanto al secondo motivo, il regolamento comunale sull’occupazione di suolo pubblico si applica anche alle aree demaniali, perché la definizione di suolo pubblico include, per equiparazione, le restanti aree pubbliche del territorio comunale.
Il ricorso è stato accolto. La delibera è annullata nei soli limiti di interesse della ricorrente e, quindi, nella sola parte relativa alla proroga della specifica concessione, insieme alla nota prot. 14218 del 28.7.2025. Il Collegio ha precisato che dalla pronuncia non discende automaticamente l’obbligo di immediato sgombero né di assegnazione dell’area alla ricorrente, residuando in capo al Comune l’obbligo di provvedere sull’istanza, di bandire la gara in caso di concessione a privati e di adottare le determinazioni per l’utilizzo dell’area nelle more.
Nota della Redazione
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