Occupazione abusiva alloggio ERP e silenzio assenso nella regolarizzazione (Cons. Stato n. 4165 del 15.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La regolarizzazione delle occupazioni sine titulo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’art. 53 della legge Regione Lazio n. 27 del 2006, presuppone che l’immobile fosse occupato senza titolo alla data di sbarramento del 20 novembre 2006 e che l’occupante avesse presentato autodenuncia anteriormente a tale data. Non integra il presupposto la mera ospitalità presso l’assegnatario legittimo, non essendo configurabile alcun diritto al subentro. Nella materia dell’assegnazione degli alloggi ERP il silenzio assenso non trova applicazione, stante la natura sostanzialmente concessoria del provvedimento e il meccanismo della graduatoria. Il termine per la definizione delle domande di regolarizzazione ha carattere ordinatorio e la sua violazione non determina l’illegittimità del provvedimento tardivo.

Il Fatto

La controversia riguarda il diniego di assegnazione in regolarizzazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. L’amministrazione comunale ha fondato il provvedimento negativo sul rilievo che alla data del 20 novembre 2006, fissata dalla normativa regionale, l’alloggio era ancora legittimamente detenuto dall’originaria assegnataria, mentre l’odierna appellante sarebbe stata soltanto ospite della stessa sino al decesso, avvenuto il 2 maggio 2007.

Il TAR Lazio rigettava il ricorso, ritenendo che l’occupazione abusiva si fosse verificata solo dopo la data di sbarramento e che il silenzio assenso non operasse nella materia della regolarizzazione delle occupazioni abusive di alloggi popolari. Proponeva appello la parte privata, deducendo l’inizio dell’occupazione già dal 2001 o dal 2004-2005, il maturarsi del silenzio assenso e l’omessa pronuncia su ulteriori motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina il primo motivo e lo ritiene infondato. La disposizione regionale invocata consente la regolarizzazione delle occupazioni sine titulo esistenti alla data del 20 novembre 2006, subordinandola a condizioni precise, tra cui l’autodenuncia anteriore a tale data. Nel caso concreto, l’unità immobiliare risultava a quella data in legittima assegnazione all’originaria titolare, mentre l’appellante doveva qualificarsi come mera ospite, non facente parte del nucleo familiare e priva di diritto al subentro secondo l’art. 12, commi 4 e 5, della legge regionale n. 12 del 1999.

Mancava dunque il presupposto stesso della fattispecie: non vi era occupazione abusiva, ma un’assegnazione regolare con ospitalità sostanzialmente tollerata dall’ente gestore. La Corte richiama la propria sentenza n. 1013 del 19 febbraio 2018, resa su questione analoga. La domanda di regolarizzazione, inoltre, era stata presentata il 27 settembre 2007, quindi tardivamente rispetto al termine normativo.

Il difetto di istruttoria è escluso. Il principio di vicinanza della prova imponeva all’appellante di documentare l’eventuale ricovero della nonna e il conseguente allontanamento dall’alloggio tra il 2004 e il 2005; non essendo stata dimostrata l’impossibilità di acquisire tale documentazione, nessun obbligo di verificazione gravava sul primo giudice.

Il secondo motivo, fondato sul preteso maturare del silenzio assenso tra la domanda del 2007 e il diniego del 2017, è respinto. La giurisprudenza costante — richiamate le decisioni Cons. Stato n. 4014 del 2020, n. 1013 del 2018, n. 4688 del 2017 e n. 1723 del 2012 — esclude che il silenzio assenso operi in materia di assegnazione di alloggi ERP, data la natura concessoria del provvedimento e la comparazione di interessi pubblici e privati.

Quanto all’omessa indicazione degli estremi degli atti dell’istruttoria interna, la censura è respinta: tali atti non richiedono necessariamente formalizzazione mediante data e numero e la loro mancata indicazione non impedisce in modo assoluto l’accesso agli atti. Infine, il termine di 24 mesi per esitare le domande è ordinatorio: la sua violazione non determina l’illegittimità dell’atto tardivo, salvo che la legge lo qualifichi come perentorio o colleghi al decorso un effetto decadenziale. L’appello è quindi rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *