Revoca del porto d’armi per inaffidabilità anche su fatti non penalmente rilevanti (TAR Calabria n. 1528 del 28.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della licenza di porto d’armi non presuppone una condanna penale. L’Autorità di pubblica sicurezza può fondarla su un giudizio prognostico di inaffidabilità desunto da fatti e frequentazioni privi di rilievo penale, purché l’apprezzamento discrezionale sia razionale, congruamente motivato e non ictu oculi errato. Il pericolo di abuso delle armi si accerta secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che non richiede la certezza oltre ogni ragionevole dubbio tipica dell’accertamento penale, ma una prognosi assistita da attendibile grado di verosimiglianza. Il giudizio di affidabilità previsto dal T.U.L.P.S. è distinto, per presupposti e funzioni, da quello del giudice penale: ha natura precauzionale e non sanzionatoria. L’incensuratezza del titolare è dato neutro quando il provvedimento si fondi sull’assenza di prova della buona condotta.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di licenza di porto di fucile per uso sportivo e di Carta Europea, impugnava il decreto con cui il Questore aveva revocato entrambi i titoli. L’amministrazione valorizzava tre episodi: una segnalazione prefettizia e due controlli in cui l’interessato si trovava a bordo di un’auto in compagnia di soggetti gravati da precedenti, tra cui uno per guida in stato di ebbrezza con lesioni a terzi.
Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S. ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e travisamento dei fatti, richiamando la propria incensuratezza e l’idoneità fisica accertata in vista delle gare. La domanda cautelare era respinta dal Collegio; il Consiglio di Stato, in appello, accoglieva valorizzando il danno grave e irreparabile e disponeva cautele su detenzione e uso dell’arma in gara. Nel merito il ricorso giungeva alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal quadro normativo. L’art. 11, comma 1, R.D. n. 773/1931 e l’art. 43, comma 1 prevedono automatismi preclusivi legati a specifiche condanne. Il caso non vi rientra: la revoca non si fonda sull’automatismo, ma sul secondo comma delle stesse norme, cioè sull’assenza di prova della buona condotta e di affidamento di non abusare delle armi. Da qui la conseguenza che l’incensuratezza invocata dal ricorrente è dato neutro.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui l’autorizzazione alla detenzione delle armi è eccezionale e le esigenze di incolumità prevalgono: il titolo può essere rilasciato solo se non sussiste alcun pericolo di abuso, richiedendosi che l’interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto (Cons. Stato n. 2404 del 2017; Cons. Stato n. 6812 del 2018). L’amministrazione può valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato sia vicende personali prive di rilevanza penale, anche non attinenti alle armi (Cons. Stato n. 3979 del 2013), operando un apprezzamento che non deve essere irrazionale e va motivato in modo congruo (Cons. Stato n. 2974 del 2018).
Il Collegio distingue nettamente il piano sportivo da quello della sicurezza: l’idoneità fisica e la frequentazione delle gare non dimostrano l’affidabilità nell’uso delle armi. Le censure vengono perimetrate all’effettivo contenuto del provvedimento. Il giudizio dell’Autorità di P.S. si costruisce su una prognosi probabilistica: non serve la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma che il pericolo di abuso risulti “più probabile che non”.
Su questa base il Collegio ritiene la valutazione del Questore adeguatamente motivata, ragionevole e coerente. La segnalazione prefettizia, anche occasionale, è elemento idoneo a fondare la prognosi di inaffidabilità. La frequentazione, in due distinte occasioni a distanza di mesi, di un soggetto con precedenti per abuso di alcol rende non escluso che costui possa appropriarsi delle armi detenute. Non convince l’argomento della non offensività dell’arma sportiva: essa rientra tra le armi da sparo e resta destinata anche all’offesa. Non sono invocabili le misure alternative degli artt. 38 e 40 del T.U.L.P.S., che riguardano fattispecie diverse e non hanno carattere alternativo alla revoca.
Il sindacato del giudice amministrativo resta esterno: verifica che la valutazione non sia ictu oculi errata o viziata da travisamento e manifesta irrazionalità, senza sostituirsi all’amministrazione. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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