Occupazione senza titolo, poteri del giudice e riparto con il giudice ordinario (Cons. Stato n. 4930 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di occupazione senza titolo di immobili da parte della pubblica amministrazione, il giudice amministrativo non può ordinare direttamente all’amministrazione di adottare il provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, ma può imporle di operare una scelta tra la restituzione del bene, previa riduzione in pristino, con risarcimento del danno, e l’acquisizione sanante. Il giudice non può dettare regole di quantificazione dell’indennizzo, né pronunciarsi sulla relativa eccezione di prescrizione, spettando al giudice ordinario la cognizione sull’unicum indennitario non scomponibile nelle sue voci. È invece configurabile la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno da mancato godimento, che decorre dalle singole annualità.
Il Fatto
A seguito dell’approvazione di un piano di lottizzazione, il Comune ha occupato un terreno dei ricorrenti senza emanare il decreto di esproprio entro il termine di efficacia decennale del piano. I proprietari hanno chiesto la restituzione del terreno, previa rimessione in pristino, e il risarcimento dei danni per l’occupazione successiva alla scadenza del termine, facendo salva l’adozione di un provvedimento ai sensi dell’art. 42-bis t.u. espropriazioni.
Il Comune ha eccepito, tra l’altro, il difetto di legittimazione attiva e passiva, l’usucapione ventennale e la prescrizione quinquennale del credito risarcitorio. Il TAR ha riconosciuto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e ha accolto la domanda, limitando il risarcimento al quinquennio antecedente alla notifica del ricorso. La parte ricorrente ha appellato la sentenza, contestando in particolare il capo relativo alla quantificazione e alla prescrizione.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello ma corregge la motivazione della sentenza impugnata. In via preliminare, ritiene infondate le eccezioni di inammissibilità sollevate dal Comune, fondate su un’errata lettura dell’atto di appello, e conferma il dispositivo nella parte in cui condanna l’amministrazione alla restituzione o all’adozione del provvedimento ex art. 42-bis.
Il nucleo del percorso argomentativo riguarda i primi due motivi. Il Collegio ribadisce l’orientamento secondo cui il giudice amministrativo deve limitarsi a imporre all’amministrazione la scelta tra restituzione con risarcimento e acquisizione, richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 6753 del 2024 e Cons. Stato, sez. IV, n. 669 del 2021. La scelta dello strumento acquisitivo comporta valutazioni di interesse pubblico riservate all’autorità.
Il passaggio decisivo attiene al riparto di giurisdizione. Richiamando Cass. civ., Sez. Un., n. 20691 del 2021, la Corte qualifica l’indennizzo ex art. 42-bis come unicum non scomponibile, devolvendo al giudice ordinario la determinazione e la corresponsione, compresa la voce del cinque per cento del valore venale per il periodo di occupazione illegittima. Ne deriva che il giudice amministrativo non può dettare regole di quantificazione né pronunciarsi sull’eccezione di prescrizione riferita alla voce risarcitoria per mancato utilizzo del bene, essendo la stessa inscindibile dalle altre componenti dell’indennizzo.
Quanto al terzo motivo, il Collegio lo ritiene infondato. In caso di restituzione, il risarcimento riguarda la sola occupazione illegittima e soggiace alla prescrizione quinquennale, decorrente dalle singole annualità, secondo l’orientamento di Cons. Stato, sez. IV, n. 7295 del 2024 e di Cons. Stato, sez. IV, n. 9483 del 2022. Il quarto e il quinto motivo sono assorbiti. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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