Silenzio sulla VIA statale e obbligo di provvedere con termini perentori (TAR Sicilia n. 3406 del 27.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
I termini del procedimento di valutazione di impatto ambientale sono espressamente qualificati come perentori dall’art. 27-bis, comma 8, d.lgs. n. 152/2006, con rinvio agli artt. 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge n. 241/1990. Sussiste l’obbligo giuridico dell’amministrazione di concludere il procedimento con provvedimento espresso, anche quando ritenga la domanda inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo restare inerte di fronte a un’istanza non pretestuosa né abnorme. Il carattere perentorio dei termini non è revocabile in dubbio, in coerenza con il favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea. Integra dunque silenzio-inadempimento il comportamento inerte che si estrinseca nella mancata conclusione, nel termine dovuto, di un procedimento già avviato su istanza del privato che solleciti l’esercizio di pubblici poteri. Accertata l’illegittimità del silenzio, il giudice ordina all’amministrazione di provvedere e, in caso di persistente inerzia, nomina il commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, cod. proc. amm., restando impregiudicato il merito delle determinazioni discrezionali.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore delle energie rinnovabili, ha presentato il 30 novembre 2022 istanza al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per il rilascio della VIA ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, relativamente a un progetto di impianto agrivoltaico da realizzare nel territorio di Enna, riconducibile agli interventi attuativi del PNIEC.

Avviato il procedimento e conclusa la fase di consultazione, la società ha trasmesso documentazione integrativa, pubblicata con secondo avviso al pubblico nel gennaio 2025. Le scansioni temporali previste dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 152/2006 non sono state rispettate: la procedura non è stata conclusa entro le scadenze dell’aprile e del giugno 2025. Da qui il ricorso per l’accertamento del silenzio-inadempimento e la condanna delle amministrazioni a provvedere, con nomina del commissario.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio, condividendo le eccezioni dell’Avvocatura erariale, dispone l’estromissione della Regione Siciliana e dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente. Quanto alla prima, per costante indirizzo la Regione non ha soggettività unitaria nell’attività amministrativa, facendo capo ai singoli Assessori. Quanto al secondo, nei giudizi avverso il silenzio la legittimazione passiva spetta all’amministrazione cui è ex lege attribuito il potere di emanare il provvedimento reclamato.

Nel merito, il Tribunale ricostruisce la nozione di silenzio-inadempimento, che presuppone non un qualsiasi comportamento inerte, ma la mancata conclusione, nel termine dovuto, di un procedimento già avviato su istanza del privato. L’obbligo di provvedere deriva dall’art. 2 della legge n. 241/1990 e sussiste anche quando l’amministrazione ritenga la domanda inammissibile o infondata, dovendo in ogni caso consentire all’interessato di difendersi in giudizio.

Il Collegio richiama quindi l’art. 27-bis, comma 8, d.lgs. n. 152/2006, che qualifica perentori tutti i termini del procedimento di VIA, e ne conferma la natura inderogabile in ragione del favor per le fonti rinnovabili. Sul riparto di competenze, in virtù dello Statuto speciale siciliano e delle norme di attuazione, la tutela del paesaggio e l’espressione del concerto ex art. 25, commi 2 e 2-bis, d.lgs. n. 152/2006 spettano all’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, non al Ministero della Cultura.

Accertata l’inerzia, il Tribunale dichiara l’illegittimità del silenzio e ordina alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di predisporre lo schema di provvedimento di VIA entro trenta giorni, e al Ministero di adottare il provvedimento conclusivo entro i successivi trenta, previa acquisizione del concerto assessoriale. Resta espressamente impregiudicato il merito delle decisioni discrezionali. In caso di persistente inerzia è nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero, con facoltà di delega. Le spese di lite, liquidate in euro mille oltre accessori, seguono la soccombenza del Ministero resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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