Legittimità dell’offerta non si inferisce dai vizi della fase esecutiva (Cons. Stato n. 4926 del 19.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La legittimità della valutazione dell’offerta e dell’aggiudicazione si accerta con riferimento al momento di adozione dei provvedimenti di evidenza pubblica, alla stregua del principio tempus regit actum. Le vicende della fase esecutiva del contratto non costituiscono autonomi vizi di legittimità degli atti di gara; esse possono al più operare come conferma estrinseca di un’originaria non conformità dell’offerta alla lex specialis, ove tale difformità sia già stata ritualmente dedotta e risulti fondata. È esclusa una prospettazione che subordini la legittimità dell’aggiudicazione alla conformità della prestazione effettivamente eseguita rispetto all’impegno assunto. Il mancato esercizio dei poteri di autotutela da parte della stazione appaltante, non sindacabile anche per la preclusione di cui all’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., non si traduce in vizio degli atti che ne sarebbero oggetto.

Il Fatto

La società appellante, in proprio e quale mandataria di un raggruppamento, impugna la sentenza con cui il TAR Friuli Venezia Giulia ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti avverso gli atti di una gara per l’affidamento del servizio di esecuzione e refertazione di prestazioni radiologiche ed ecografiche, comprensivo della fornitura di apparecchiature. L’aggiudicazione era stata disposta in favore di un diverso raggruppamento. La ricorrente aveva contestato, tra l’altro, l’applicazione della formula per il calcolo del punteggio economico, la ritenuta inadeguatezza dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, la verifica di anomalia e la nomina della Commissione.

In appello, dopo uno scambio di memorie e un’ordinanza collegiale che aveva accolto l’istanza di rinvio per consentire l’accesso alla documentazione, l’appellante ha depositato motivi aggiunti fondati su fatti relativi all’esecuzione del contratto, sostenendo che da essi emergesse l’inaffidabilità originaria dell’offerta aggiudicataria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge tutti e sette i motivi del gravame. Sul primo e sul secondo, relativi alla formula di calcolo del punteggio economico, osserva che la sua applicazione pratica è coerente con la previsione del Disciplinare e con il modulo dell’offerta economica, e che un’interpretazione diversa finirebbe per attribuire alla componente economica un peso abnorme rispetto alla qualità del servizio, in contrasto con le esigenze di massima qualità proprie dei servizi medico-sanitari. Il riferimento al considerando n. 92 della Direttiva 2014/24/UE è ritenuto non pertinente, poiché la legge di gara considera congruamente entrambe le componenti.

Sui motivi terzo, quarto e quinto, concernenti la pretesa inadeguatezza dell’offerta tecnica, la Corte rileva l’erroneità del presupposto interpretativo: la lex specialis non impone alcun numero minimo di medici radiologi o di tecnici sanitari di radiologia medica, né un monte ore minimo, limitandosi a indicare le attività richieste e le modalità organizzative. Il richiamo al tempario della società scientifica di radiologia medica opera come criterio organizzativo di metodo, non come determinazione analitica delle singole prestazioni. Il sindacato giurisdizionale resta circoscritto ai profili di manifesta illogicità, irrazionalità o incongruità.

Quanto al sesto motivo, sulla verifica di congruità, il ragionamento dell’appellante muove ancora da una valutazione soggettiva di inadeguatezza e da calcoli che il primo giudice aveva già ritenuto errati, senza che il gravame li superi. Il settimo motivo, sulla nomina della Commissione, si risolve nella mera reiterazione di argomenti già respinti, con conseguente difetto di specificità dei motivi ai sensi dell’art. 101, comma 1, cod. proc. amm.; nel merito, si condivide l’interpretazione secondo cui rileva l’area tematica dell’appalto e non la singola specializzazione dei commissari.

Sui motivi aggiunti, il passaggio centrale: i vizi del procedimento di evidenza pubblica non possono consistere in elementi afferenti la fase esecutiva del contratto. Tali vicende, pur documentalmente dimostrate, integrano semmai una conferma estrinseca di un vizio genetico dell’offerta, ma non autonomi profili di illegittimità, specie a fronte dell’accertata infondatezza delle censure rivolte agli atti di gara. Quanto alla prospettata strumentalità dell’offerta, la stazione appaltante conserva i propri poteri di autotutela sulla fase genetica, ma il loro mancato esercizio non vizia gli atti che ne sarebbero oggetto. Il gravame e i motivi aggiunti sono respinti, con condanna alle spese aggravate anche in ragione della violazione del principio di sinteticità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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