Occupazione sine titulo: natura indennitaria e competenza del giudice ordinario (Cons. Stato n. 2297 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il pregiudizio derivante da occupazione sine titulo e liquidato ai sensi dell’art. 42-bis, comma 3, d.P.R. n. 327/2001 ha natura indennitaria e non risarcitoria. Le relative controversie, comprensive della determinazione e della corresponsione dell’indennizzo, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale va accertato anche il termine di prescrizione del credito. Il giudice amministrativo, investito della domanda contro l’occupazione illegittima, si limita a ordinare all’amministrazione di scegliere tra acquisizione sanante e restituzione del bene. Le pretese patrimoniali consequenziali restano estranee alla sua cognizione.
Il Fatto
Gli appellanti sono proprietari di immobili interessati da una procedura espropriativa avviata dal Comune per la realizzazione di un parcheggio pubblico previsto in un piano di zona. Scaduti infruttuosamente i termini, gli interessati chiesero la restituzione dell’area o l’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante, oltre al ristoro per l’occupazione legittima e illegittima.
Il giudizio, introdotto dinanzi al giudice civile e ivi dichiarato carente di giurisdizione, fu riassunto davanti al TAR Lazio. Il Tribunale accolse la domanda di condanna del Comune a optare tra restituzione e acquisizione, ma ritenne prescritte le somme risarcitorie limitandole al quinquennio anteriore alla domanda del 2005. In caso di restituzione, inoltre, qualificò abusive le costruzioni preesistenti e commisurò il valore alla sola area di sedime, seguendo il consulente di parte del Comune. Contro tali statuizioni è proposto appello, con acquiescenza sul capo relativo alla giurisdizione del giudice ordinario in tema di misura indennitaria.
La Motivazione della Corte
Nelle more del giudizio il Comune ha adottato, il 18 dicembre 2025, il decreto di acquisizione sanante. Palazzetto ha quindi dichiarato in parte cessata la materia del contendere sul motivo concernente il calcolo del valore venale dell’area rilevante ai fini del quantum risarcitorio connesso all’obbligo restitutorio, oggetto del capo VI della sentenza impugnata.
Resta invece il motivo sulla prescrizione, che il Collegio rigetta. Il danno da occupazione illegittima o sine titulo, ai sensi dell’art. 42-bis, comma 3, d.P.R. n. 327/2001, ha natura indennitaria. Il credito del proprietario è considerato dal legislatore come un unicum non scomponibile, al quale non può attribuirsi una duplice e autonoma funzione.
Il Collegio richiama la Cass. n. 20691 del 20 luglio 2021, secondo cui le controversie sulla determinazione e corresponsione dell’indennizzo ex art. 42-bis sono devolute al giudice ordinario. L’attribuzione della somma forfettaria a titolo risarcitorio, pari all’interesse del cinque per cento annuo sul valore venale, chiarisce solo la genesi di uno degli elementi dell’indennizzo. Il proprietario non vanta una duplice legittimazione.
È richiamata anche la Cons. Stato, sez. IV, n. 4025 del 24 giugno 2020. Dinanzi al giudice amministrativo la sentenza di accoglimento si limita a disporre l’emanazione del provvedimento di acquisizione o di restituzione. Le pretese patrimoniali possono essere esaminate solo dopo aver chiarito il regime proprietario e il titolo delle domande.
Ne discende la giurisdizione dell’AGO, e non del giudice amministrativo, sul profilo indennitario, comprensivo dei relativi termini di prescrizione. Spetta al giudice ordinario stabilire da quale momento l’indennizzo vada calcolato. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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