Accesso agli atti e nozione ampia di strumentalità dell’interesse ostensivo (TAR Sicilia n. 3749 del 11.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La legittimazione all’accesso agli atti amministrativi non presuppone una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo. Essa spetta a chiunque dimostri che gli atti procedimentali abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti, diretti o indiretti, nei suoi confronti. La strumentalità della pretesa ostensiva va intesa in senso ampio, come utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante, e non richiede che l’accesso sia finalizzato all’esercizio del diritto di difesa in giudizio. Quando l’accesso è preordinato all’utilizzazione in un giudizio, il giudice amministrativo non può compiere alcun apprezzamento sulla fondatezza o ammissibilità della domanda né sulla rilevanza dei documenti richiesti. L’interesse ostensivo va valutato in astratto, con consistenza autonoma e indifferente allo scopo ultimo perseguito.

Il Fatto

Con istanza del 29 gennaio 2024 la ricorrente chiedeva all’ASP di accedere, ai sensi della legge n. 241/1990, agli atti e ai provvedimenti relativi alle azioni di recupero credito per l’annualità 2013, concernenti prestazioni sanitarie asseritamente fruite in regime di esenzione per reddito. La richiesta seguiva a un’iniziativa di pagamento pervenuta alla ricorrente l’8 gennaio 2024, ritenuta generica quanto alla prestazione contestata e al conteggio applicato.

La ricorrente individuava cinque categorie di documenti: l’autocertificazione posta a fondamento della richiesta, l’atto indicativo della prestazione e della data di erogazione, il prospetto contabile della quota di partecipazione alla spesa, ogni altro documento utilizzato nel procedimento e ogni atto presupposto o connesso. Non ottenendo riscontro, agiva per l’accertamento del diritto di accesso e per l’ordine di esibizione ex art. 116, comma 4, c.p.a. L’amministrazione, ritualmente intimata, non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 22 della legge n. 241/1990, che richiede un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento. Su questo presupposto la giurisprudenza ha elaborato una nozione di “situazione giuridicamente rilevante” più ampia dell’interesse all’impugnativa, autonoma rispetto alla lesione di una posizione giuridica sostanziale.

La strumentalità della domanda ostensiva viene quindi letta in senso ampio, come finalizzazione alla cura di un interesse connesso alla disponibilità del documento, senza che debba necessariamente coincidere con l’esercizio del diritto di difesa in giudizio. Il Tribunale richiama sul punto Consiglio di Stato sez. VI, 15 maggio 2017, n. 2269 e Cons. Stato, III, 16 maggio 2016, n. 1978.

Discende da ciò un corollario processuale rilevante: se l’accesso è preordinato all’utilizzazione in un giudizio, il giudice amministrativo non può valutare la fondatezza o ammissibilità della domanda futura né la rilevanza degli specifici documenti rispetto ad essa. Tale apprezzamento spetta esclusivamente al giudice chiamato a decidere. L’interesse all’accesso assume così consistenza autonoma e va esaminato in astratto.

Applicando tali principi, la ricorrente ha dimostrato un interesse qualificato, diretto e personale, avendo rappresentato l’intento di agire a tutela dei propri interessi a fronte di ritenute irregolarità dell’amministrazione. Il rapporto di necessaria strumentalità tra i documenti richiesti e la posizione di interesse tutelanda è stato ritenuto sussistente, senza che emergessero ragioni ostative.

Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale ordina all’ASP di consentire l’accesso mediante esame ed estrazione di copia entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 500,00 euro, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari; il Collegio tiene conto anche della proposizione seriale di cause analoghe. Dispone inoltre l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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