Silenzio-rigetto sulla sanatoria edilizia e poteri comunali di secondo grado (Cons. Stato n. 2298 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dall’amministrazione comunale sulla richiesta di permesso di costruire in sanatoria ha valore legale tipico di rigetto, ai sensi dell’art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380/2001. La successiva nota con cui il Comune preannunci l’annullamento degli effetti dell’istanza non riapre il procedimento né rimuove il diniego già perfezionatosi, salvo che sia idonea a ingenerare un affidamento qualificato, il quale abiliterebbe semmai alla rimessione in termini per l’impugnazione. La sanatoria edilizia richiede la volontà di tutti i comproprietari, con la conseguenza che la sola istanza di uno di essi è inammissibile per difetto di legittimazione. La qualificazione della piscina come pertinenza deve essere verificata in concreto, in ragione delle dimensioni e del rapporto volumetrico con il fabbricato principale.

Il Fatto

Il ricorrente, comproprietario di alcuni immobili, ha impugnato due ordinanze di demolizione con cui il Comune ha contestato l’abusività di un fabbricato e di un portico (prima ordinanza) e di un ricovero per mezzi agricoli e di una piscina (seconda ordinanza). In primo grado, previa riunione, il TAR Calabria ha rigettato entrambi i ricorsi.

Il giudice di primo grado ha ritenuto che il silenzio-rigetto sulla domanda di sanatoria si fosse già perfezionato, che il permesso di costruire del 2012 riguardasse altra particella e che la piscina non potesse qualificarsi come pertinenza. L’appellante ha riproposto i motivi assorbiti e ha contestato la ricostruzione del silenzio, l’individuazione del titolo edilizio e la qualificazione della piscina.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ha anzitutto escluso la rilevanza della documentazione sopravvenuta attestante l’assenza di vincoli paesaggistici. Le ordinanze impugnate, osserva il Collegio, si fondano sull’assenza del titolo edilizio e non sull’esistenza di un vincolo: quest’ultimo rileverebbe solo in sede di sanatoria o di accertamento di conformità. Il relativo capo della sentenza non risulta peraltro impugnato.

Nel merito, il Collegio ribadisce che il silenzio sulla domanda di sanatoria ha valore di rigetto, richiamando il consolidato orientamento espresso da Cons. Stato, Sez. VI, n. 2704 del 2023. La nota comunale del febbraio 2021, che preannunciava l’annullamento degli effetti dell’istanza, non ha riaperto il procedimento né ingenerato alcun affidamento di accoglimento: essa si è limitata a integrare la motivazione del diniego. Anche un eventuale affidamento avrebbe giustificato solo la rimessione in termini per impugnare il silenzio-rigetto.

La Corte aggiunge un autonomo profilo di infondatezza. La volontà di richiedere la sanatoria deve essere manifestata da tutti i comproprietari, secondo Cons. Stato, Sez. VI, n. 9054 del 2024. Il ricorrente non ha contestato la propria carenza di legittimazione, con la conseguenza che difettano i presupposti per superare il diniego formatosi.

Quanto al portico di ingresso, il Collegio ritiene corretto il criterio letterale seguito dal TAR: il permesso di costruire del 2012 riguarda altra particella e non quella su cui insiste l’abuso contestato. I motivi sulla piscina sono dichiarati generici, perché non si confrontano con l’accertamento di fatto del primo giudice. La piscina, per dimensioni e cubatura, supera il 20% del fabbricato a cui accede e non può qualificarsi come pertinenza.

L’appello è quindi rigettato. Restano assorbiti i motivi riproposti, non essendo stato denunciato un illegittimo assorbimento. Le spese del grado sono integralmente compensate per la complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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