Natura di opera di urbanizzazione dello svincolo e illegittima demolizione (TAR Lombardia n. 359 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Lo svincolo stradale realizzato in correlazione a una concessione edilizia, in adempimento di un atto unilaterale d’obbligo assunto a scomputo parziale degli oneri di urbanizzazione e in conformità all’autorizzazione dell’ente gestore della strada, costituisce opera di urbanizzazione primaria e non intervento costruttivo privato. Ne deriva l’assoggettamento al regime dei beni del patrimonio indisponibile ai sensi dell’art. 16, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, anche quando le aree non siano state formalmente cedute al Comune. È pertanto illegittima, per difetto di presupposto, l’ordinanza di demolizione che qualifichi abusiva l’opera sull’assunto della mancanza di titoli abilitativi, senza una adeguata istruttoria sulla sua origine e destinazione pubblica.
Il Fatto
La società ricorrente, insieme ai soci, ha impugnato l’ordinanza di demolizione e rimessione in pristino n. 12/2024, con cui il Comune ha intimato la rimozione di uno svincolo stradale comprensivo di corsie di immissione, aiuole spartitraffico, segnaletica e illuminazione su pali, ritenuto realizzato in difformità dai titoli abilitativi. Con l’ordinanza sono stati impugnati anche la comunicazione di avvio del procedimento, l’ordinanza di sospensione lavori, il verbale di sopralluogo e il referto tecnico.
Lo svincolo risale al 1996 e serve l’accesso a un compendio commerciale della ricorrente, oltre a essere utilizzato dalla collettività. Il Comune resistente ha chiesto il rigetto del ricorso. In sede cautelare i provvedimenti erano stati sospesi; all’udienza del 19 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’individuazione della natura effettiva dell’opera. L’ordinanza impugnata aveva applicato le sanzioni previste per l’intervento privato difforme dai titoli, mentre il verbale di sopralluogo parlava di realizzazione in carenza del titolo edilizio: una contraddittorietà che il Tribunale rileva nell’azione amministrativa.
Sul piano sostanziale, lo svincolo non è riconducibile a un intervento meramente privato, ma va qualificato come opera di urbanizzazione primaria prevista nell’ambito della concessione edilizia n. 3759/1996 rilasciata per l’insediamento commerciale. I riscontri documentali mostrano un ruolo diretto del Comune: parere favorevole della commissione edilizia condizionato al nulla osta ANAS, approvazione della soluzione progettuale, tavole timbrate dal tecnico comunale e dal Sindaco, richiesta di nulla osta all’ANAS. L’autorizzazione ANAS prot. n. 7565 del 27.01.1996 è stata rilasciata in favore del Comune, e l’atto unilaterale d’obbligo del 13.02.1996 ha impegnato la società a eseguire le opere a propria cura e spese, a scomputo parziale degli oneri, con cessione gratuita delle aree all’epoca della costruzione della circonvallazione.
Da qui la conclusione: l’opera risponde alla funzione tipica dell’urbanizzazione primaria di assicurare all’area l’idoneità insediativa in senso tecnico, richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 5372 del 2018. Qualificato come urbanizzazione, lo svincolo soggiace al regime dei beni pubblici: Cons. Stato, Sez. IV, n. 10970 del 2023 conferma che le opere di urbanizzazione hanno ex lege natura di beni del patrimonio indisponibile. La mancata cessione formale delle aree non incide sulla qualificazione sostanziale, come ribadito anche con riguardo all’atto unilaterale d’obbligo quale atto intermedio del procedimento edilizio (Cons. Stato, Sez. IV, n. 4766 del 2021).
Poiché la realizzazione dello svincolo era autorizzata in correlazione alla concessione edilizia e all’atto d’obbligo, e l’ANAS aveva rilasciato l’apposita autorizzazione, gli atti richiamati dal provvedimento dimostrano la sussistenza di titoli abilitativi. Il Comune non poteva limitarsi a constatare la mancanza di titoli rinvenuti in archivio: avrebbe dovuto svolgere una istruttoria più accurata a fronte di un’infrastruttura presente da decenni, illuminata, segnalata e utilizzata dalla collettività senza contestazioni. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento degli atti impugnati e assorbimento degli altri motivi.
Nota della Redazione
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