La condanna per lesioni giustifica il diniego di autorizzazione a guardia particolare giurata (TAR Abruzzo n. 238 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio dell’autorizzazione alla nomina a guardia particolare giurata è atto di esercizio di discrezionalità amministrativa, che implica la valutazione dei requisiti soggettivi della “buona condotta” e dell'”affidamento a non abusare delle armi” di cui all’art. 11 T.U.L.P.S. Tale valutazione deve basarsi sul prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti, potendo legittimamente tenere conto di una precedente condanna, ancorché risalente, per un reato che incida sull’attitudine dell’interessato a svolgere le funzioni di guardia particolare giurata. Il sindacato del giudice amministrativo su tale valutazione è limitato ai soli evidenti vizi di irrazionalità e incoerenza.
Il Fatto
Un soggetto impugnava il decreto con cui il Prefetto aveva respinto l’istanza volta a ottenere l’approvazione della sua nomina a guardia particolare giurata. L’Amministrazione aveva motivato il diniego in ragione della condanna al pagamento della multa riportata dall’interessato per il reato di lesioni personali, ritenendo tale precedente ostativo al riconoscimento dei requisiti di “buona condotta” e “affidamento a non abusare delle armi”.
Il ricorrente contestava il provvedimento, deducendo la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per la presunta divergenza tra le motivazioni del preavviso di rigetto e quelle del provvedimento finale, e l’erronea valutazione dei propri requisiti soggettivi, comprovati dall’assenza di carichi pendenti risultante dai certificati del casellario giudiziale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, osservando come il preavviso di rigetto e il provvedimento finale fossero accomunati dal medesimo motivo ostativo, incentrato sul difetto dei requisiti soggettivi. La locuzione “buona condotta”, espressamente richiamata dall’art. 11 T.U.L.P.S., è stata considerata il nucleo comune delle ragioni ostative, escludendo così la lamentata violazione delle garanzie procedimentali.
Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ribadito che l’autorizzazione richiesta è espressione di un potere discrezionale dell’Amministrazione, finalizzato a valutare l’affidabilità del soggetto in considerazione della pericolosità dell’attività svolta. La ponderazione degli interessi pubblici coinvolti richiede un prudente apprezzamento delle circostanze concrete, come indicato dalla giurisprudenza richiamata (Cons. Stato n. 3199/2020), che non può essere sostituito dal giudice se non in presenza di evidenti profili di irrazionalità.
Nella fattispecie, la pregressa condanna è stata ritenuta elemento idoneo a supportare il giudizio negativo dell’Amministrazione, anche in considerazione del giudizio prognostico di pericolosità espresso dal giudice penale. La circostanza che la condanna risalisse a molti anni prima non è stata considerata decisiva, atteso che la condotta censurata risultava comunque indicativa dell’attitudine dell’interessato a esercitare le funzioni proprie della guardia particolare giurata.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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