Occupazione suolo pubblico, legittimo il parametro antincendi per i tavolini (Cons. Stato n. 6199 del 15.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La concessione di occupazione del suolo pubblico per attività di ristoro all’aperto costituisce provvedimento discrezionale, nel quale l’amministrazione contempera l’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione con l’interesse privato all’esercizio dell’attività economica. Il Comune può desumere il parametro del raggio di curvatura di 13 metri dal d.m. n. 246 del 16 maggio 1987 in materia di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione, non essendo irragionevole che anche i tavolini, sebbene rimovibili, siano considerati ostacolo alla circolazione dei mezzi di soccorso. L’amministrazione non ha l’onere di dimostrare la necessità del parametro prescelto, purché questo sia congruo e riconducibile alle esigenze di sicurezza. La mancata applicazione del parametro in passato non ne impedisce il ricorso successivo, soprattutto in sede di ampliamento di una concessione già rilasciata, in presenza di nuove e sopravvenute esigenze. La denunciata disparità di trattamento non sussiste quando non è provato il diverso trattamento di situazioni del tutto sovrapponibili.
Il Fatto
Il Comune di Firenze, con determinazione dirigenziale, ha rigettato l’istanza di ampliamento dell’occupazione del suolo pubblico presentata da una società che gestisce un esercizio di ristoro. Il diniego si fonda sul mancato rispetto del d.m. n. 246 del 1987 in materia antincendi, nonostante la carreggiata libera superasse i 3,5 metri imposti per il passaggio dei mezzi di soccorso. L’amministrazione ha inoltre escluso disparità di trattamento rispetto ad altre occupazioni autorizzate.
La società ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Toscana, che ha rigettato il ricorso riconoscendo l’ampia discrezionalità del potere esercitato. Avverso tale decisione è stato proposto appello, deducendo l’insufficiente motivazione in ordine all’applicazione di un parametro desunto da disciplina estranea e l’erroneità dell’esclusione della disparità di trattamento.
La Motivazione della Corte
Palazzo Spada affronta il primo motivo muovendo dalla natura discrezionale della concessione di occupazione del suolo pubblico. Il Consiglio di Stato ribadisce che l’ente contempera interessi pubblici, tra cui la sicurezza nella circolazione, e interessi privati all’espletamento delle attività economiche. La valutazione del Comune risulta legittima perché non contrasta con alcuna norma di legge e appare ponderata e ragionevole, tenuto conto della situazione complessiva della piazza, oggetto di mercato rionale, e della circostanza che si tratta dell’estensione di una concessione già esistente.
Quanto al parametro desunto dal d.m. n. 246 del 1987, i giudici di appello ritengono che il suo impiego non sia illogico: anche i tavolini, sebbene rimovibili, costituiscono un ostacolo alla circolazione dei mezzi di soccorso. Ugualmente ragionevole è l’applicazione del parametro solo nelle parti della piazza che, per conformazione, lo consentano, comportando comunque un miglioramento delle condizioni di circolazione.
La Corte respinge l’argomento difensivo secondo cui il Comune avrebbe dovuto dimostrare la necessità del parametro: esso è congruo e riconducibile alle esigenze di sicurezza e circolazione. Né la mancata applicazione in passato, ad esempio nel periodo Covid, ne preclude il ricorso successivo, soprattutto in sede di ampliamento di una concessione già rilasciata, alla luce di nuove e sopravvenute esigenze. Il provvedimento, inoltre, è ampiamente motivato e completo dell’esame delle osservazioni formulate. La Corte esclude parimenti la carenza di istruttoria, svoltasi con l’acquisizione del parere della Conferenza dei Servizi e con la valutazione della situazione della piazza, bene nota per essere già oggetto di numerose concessioni e sopralluoghi: l’istruttoria deve essere adeguata agli interessi in gioco, senza adempimenti eccessivi e superflui.
Il secondo motivo è rigettato perché la prospettata disparità di trattamento non è confermata dal Comune, che nel provvedimento ha escluso concessioni in contrasto con il parametro e ha prospettato l’attivazione dei poteri di controllo, precisando in giudizio la diversità della specifica ubicazione dell’area. Non è quindi superabile la conclusione del TAR, secondo cui non è stata fornita la prova del diverso trattamento di situazioni del tutto sovrapponibili. L’appello è rigettato, con condanna dell’appellante alle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.