Risarcimento per ordinanza sindacale illegittima sulla rimozione dei rifiuti (TAR Sicilia n. 1481 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune che ordina al proprietario non responsabile dello sversamento la rimozione dei rifiuti abbandonati, senza previamente accertare il dolo o la colpa dello stesso, emette un provvedimento illegittimo per difetto di istruttoria. Tale difetto integra l’elemento soggettivo dell’illecito aquiliano sotto il profilo della colpa e fonda la responsabilità dell’ente per il danno patrimoniale subito dal destinatario che abbia dato spontanea esecuzione all’ordine. Il pregiudizio consistente nelle spese di rimozione e smaltimento è direttamente riferibile, sul piano causale, alla condotta amministrativa contra ius, tenuto conto dell’obbligatorietà degli adempimenti e delle connesse responsabilità penali. Il giudicato di annullamento, che abbia accertato il difetto della preliminare indagine, vincola il giudice del risarcimento sulla illegittimità e sulla colpa dell’ente.

Il Fatto

Un Istituto regionale, proprietario di aree ricadenti nel territorio di un Comune, ha chiesto il risarcimento del danno derivante dall’esecuzione di un’ordinanza sindacale con cui gli era stata imposta la rimozione, il recupero e lo smaltimento di rifiuti depositati lungo l’asse viario della zona industriale, oltre alle operazioni preliminari e successive.

Nel ricorso l’Istituto ha rappresentato di aver segnalato all’ente, prima dell’ordinanza, le criticità del conferimento in discarica; che l’Azienda sanitaria provinciale aveva qualificato i rifiuti come urbani, da rimuovere con urgenza dai Comuni competenti; che l’ordinanza era stata annullata con sentenza passata in giudicato per violazione dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006. Nelle more del giudizio l’Istituto aveva eseguito gli interventi, quantificando la spesa in € 6.938,88. Il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal giudicato di annullamento, che ha accertato come non fosse “stata effettuata alcuna preliminare indagine circa la (quantomeno) colpevolezza o meno dell’ente proprietario del tratto viario” in ordine all’accumularsi dei rifiuti abbandonati. Da tale accertamento il Tribunale ricava la prova dell’elemento soggettivo dell’illecito aquiliano, ravvisando la colpa del Comune nel difetto di istruttoria sui presupposti del potere di ordinanza.

Il parametro normativo è individuato nell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, che esige, prima di ordinare la rimozione e il ripristino, l’accertamento dell’elemento soggettivo in capo al proprietario non responsabile dello sversamento. Il grado di chiarezza della norma rende esigibile tale verifica. Sul punto il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. IV, n. 7657 del 2020.

Sul nesso causale la sentenza valorizza l’obbligatorietà e l’urgenza degli adempimenti imposti e i connessi profili di responsabilità: il mancato adempimento avrebbe esposto l’Istituto alle sanzioni penali dell’art. 255, comma 3, d.lgs. n. 152/2006. Il pregiudizio è quindi riferibile alla condotta amministrativa contra ius, secondo il richiamo a Cons. Stato, Sez. IV, n. 8149 del 2023.

La quantificazione si fonda sulla nota dell’impresa esecutrice del 7 marzo 2022, riferita alla fattura elettronica del 12 giugno 2019, e sulla comunicazione dell’Istituto protocollata il 9 marzo 2022, che individuano in € 6.938,88 la spesa relativa al territorio comunale. Il ricorso è pertanto accolto, con condanna del Comune al risarcimento oltre rivalutazione e interessi legali, nonché alla rifusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *