Improcedibilità dell’istanza ex art. 59 cod. proc. amm. per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Molise n. 40/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di esecuzione della misura cautelare proposta ai sensi dell’art. 59 cod. proc. amm. diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse allorché, nel corso del giudizio, l’Amministrazione documenti l’avvenuta esecuzione dell’ordinanza cautelare, con particolare riferimento all’accantonamento della somma oggetto della misura. La sopravvenuta ottemperanza dell’Amministrazione al decisum cautelare, comprovata da idonea produzione documentale, determina infatti il venir meno dell’interesse strumentale all’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 59 c.p.a., restando conseguentemente assorbita ogni ulteriore questione inerente all’inerzia amministrativa.
Il Fatto
Una associazione proponeva ricorso avverso il provvedimento con cui l’Amministrazione regionale aveva comunicato la non ricevibilità della propria candidatura presentata in relazione ad un avviso pubblico volto alla concessione di contributi in favore di società ed enti di promozione turistica e culturale. Con successiva ordinanza cautelare, il TAR accoglieva l’istanza e disponeva l’accantonamento, da parte dell’Amministrazione, della massima somma dell’aiuto economico potenzialmente riconoscibile alla ricorrente, fissando l’udienza pubblica di merito.
Ritenendo l’Amministrazione inottemperante, la ricorrente proponeva istanza di esecuzione della misura cautelare ai sensi dell’art. 59 cod. proc. amm., deducendo il perdurante inadempimento dell’ente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, preliminarmente, ricostruiva il contenuto dell’ordinanza cautelare n. 19/2026, evidenziando come con essa fosse stato imposto all’Amministrazione l’accantonamento della somma massima potenzialmente spettante alla ricorrente in caso di accoglimento del ricorso nel merito.
Con l’istanza ex art. 59 c.p.a., la ricorrente lamentava l’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione di tale misura. Nelle more del procedimento, tuttavia, la difesa erariale depositava una nota e una produzione documentale comprovanti l’avvenuta esecuzione dell’ordinanza cautelare, mediante il concreto accantonamento della somma ivi indicata.
Il Collegio ha ritenuto che, avendo l’Amministrazione documentato l’esecuzione della misura cautelare, l’istanza diretta ad ottenere l’adozione dei provvedimenti esecutivi avesse perso la propria ragion d’essere. L’improcedibilità è stata pertanto dichiarata per sopravvenuta carenza di interesse, non residuando utilità alcuna, per la parte ricorrente, alla prosecuzione del rimedio di cui all’art. 59 c.p.a.
La trattazione del ricorso nel merito è stata confermata per l’udienza pubblica del 15 luglio 2026, con compensazione delle spese di fase.
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Nota della Redazione
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