Occupazione urgente per casse di espansione: giurisdizione al Tribunale Superiore Acque Pubbliche (TAR Emilia-Romagna n. 217 del 05.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. a), r.d. n. 1775/1933, spettano alla cognizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche le impugnazioni di tutti i provvedimenti che, per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, sospensione o eliminazione di opere idrauliche riguardanti acque pubbliche, concorrono in concreto a disciplinare le modalità d’uso di tali acque. Rientrano in tale giurisdizione anche i provvedimenti emanati da organi dell’Amministrazione non preposti alla cura delle acque pubbliche, purché interferiscano con le determinazioni che regolano il menzionato uso. Il riparto di giurisdizione si determina dunque in ragione dell’incidenza causale del provvedimento sul regime delle acque pubbliche, non della qualificazione formale dell’atto o dell’autorità che lo adotta. Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di un compendio immobiliare sito nel Comune di Faenza, compreso nel perimetro del progetto di variante al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive, funzionale alla realizzazione delle casse di espansione per la laminazione delle piene del Torrente Senio. Con decreto del Presidente della Regione del 21 gennaio 2019, adottato quale Commissario Straordinario per il rischio idrogeologico, l’opera idraulica era stata localizzata, con apposizione del vincolo espropriativo e dichiarazione di pubblica utilità.

A seguito degli eventi alluvionali del maggio 2023 e della dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei Ministri il 4 maggio 2023, l’Agenzia regionale ha emanato la determinazione n. 1059 dell’8 aprile 2024, con cui ha disposto l’occupazione di somma urgenza ai sensi dell’art. 49, comma 5, d.P.R. n. 327/2001, preordinata al successivo esproprio. La società ha impugnato il provvedimento e gli atti conseguenti, deducendo l’insussistenza dei presupposti di necessità e urgenza, il difetto di temporaneità, la finalizzazione dell’occupazione a un’espropriazione di fatto e la violazione dell’art. 42 Cost. e dell’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, chiedendo anche il risarcimento dei danni. L’Amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendola fondata. Il criterio di riparto è individuato nell’art. 143, comma 1, lett. a), r.d. n. 1775/1933, come interpretato dall’insegnamento consolidato delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Richiamando SS. UU., ordinanza 22 maggio 2023, n. 13975, il Tribunale ribadisce che spettano al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche le impugnazioni di tutti i provvedimenti che, per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, sospensione o eliminazione di opere idrauliche riguardanti acque pubbliche, concorrono in concreto a disciplinare le modalità d’uso di tali acque. La regola vale anche per gli atti emanati da organi non preposti alla cura delle acque pubbliche, ove interferiscano con le determinazioni che regolano il menzionato uso, ad esempio autorizzando, impedendo o modificando i lavori o determinando i modi di acquisto dei beni necessari all’esercizio e alla realizzazione delle opere.

Il Collegio richiama il medesimo indirizzo espresso dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. I, n. 15/2024; id., Sez. IV, n. 8516/2023), confermando la convergenza della giurisprudenza amministrativa sul punto.

Applicando tale criterio alla fattispecie, il Tribunale osserva che i provvedimenti e gli atti impugnati sono tutti volti alla realizzazione di opere funzionali alla costruzione delle casse di espansione per la regimazione delle acque del Torrente Senio. Essi incidono dunque sulla realizzazione di opere idrauliche riguardanti acque pubbliche e concorrono in concreto a disciplinare le modalità d’uso di tali acque. Ne deriva la declaratoria del difetto di giurisdizione del Tar adito e della giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

Il Collegio richiama quindi l’art. 11, comma 2, c.p.a.: quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato. Attesa la particolarità della controversia, le spese di lite sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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