Occupazione d’urgenza illegittima senza vincolo espropriativo né avviso di avvio (TAR Calabria n. 1073 del 03.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’occupazione d’urgenza disposta ai sensi dell’art. 22-bis d.P.R. n. 327 del 2001 è illegittima quando non risulti apposto, nello strumento urbanistico, alcun vincolo preordinato all’esproprio. Il certificato di destinazione urbanistica, avendo natura dichiarativa di situazioni giuridiche già esistenti, non può fondare un vincolo del quale non vi sia traccia nella pianificazione. Ove pure il vincolo si volesse ricondurre ad altro atto, la relativa decisione deve essere preceduta dall’avviso di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 11 d.P.R. n. 327 del 2001; la generica conoscenza del procedimento espropriativo non supplisce all’omessa comunicazione, essendo necessaria la precisa conoscenza dell’andamento e dell’oggetto del procedimento. Il difetto del vincolo e della partecipazione determina l’illegittimità dell’atto dichiarativo della pubblica utilità e degli atti successivi.
Il Fatto
I ricorrenti sono proprietari, nel territorio del Comune di Gasperina, di un terreno classificato come seminativo. Con decreto dell’8 settembre 2021 il Comune ha disposto nei loro confronti l’occupazione d’urgenza di una porzione del fondo, pari a 22 mq., per realizzare opere di urbanizzazione primaria — una strada — al servizio di un piano di lottizzazione. Nelle premesse del provvedimento l’amministrazione indicava, quali fonti del vincolo e della dichiarazione di pubblica utilità, il piano strutturale comunale, una deliberazione consiliare di trasformazione del piano da iniziativa privata in piano d’ufficio e la comunicazione di avvio del procedimento.
I proprietari hanno impugnato il decreto e gli atti presupposti, deducendo l’illegittimità del vincolo preordinato all’esproprio, l’assenza o l’illegittimità della dichiarazione di pubblica utilità, il difetto dei presupposti di indifferibilità e urgenza e l’eccesso di potere. Il Comune si è costituito sostenendo la regolarità del procedimento; la sospensiva è stata negata in primo grado e l’appello cautelare respinto. Il ricorso, previa integrazione del contraddittorio, è stato trattato nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina anzitutto le eccezioni di inammissibilità e irricevibilità sollevate dall’amministrazione. Quanto alla mancata notifica ai controinteressati, i ricorrenti avevano individuato soggetti portatori di un interesse al mantenimento degli atti e a due di essi avevano notificato il ricorso, con successiva integrazione del contraddittorio: nessuna inammissibilità può quindi maturare. Quanto all’interesse, esso permane anche dopo il completamento delle opere, in vista del ripristino del diritto dominicale nella sua estensione originaria.
Nel merito, il Collegio rileva che dalla documentazione versata in atti dal Comune, in particolare dallo stralcio del piano strutturale comunale, non è possibile evincere l’apposizione di alcun vincolo preordinato all’esproprio. Il certificato di destinazione urbanistica, dal quale risulta la destinazione di 10 mq. del terreno a strada di progetto, non vale a fondare il vincolo: si tratta di un atto di natura dichiarativa di situazioni giuridiche già esistenti, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata (TAR Campania – Napoli, Sez. II, n. 6451 del 2020; TAR Sicilia – Catania, Sez. II, n. 1696 del 2019).
Il Tribunale aggiunge che, ove anche si volesse ricondurre l’apposizione del vincolo ad altro atto diverso dal piano strutturale, la decisione avrebbe dovuto essere necessariamente preceduta dall’avviso di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 11 d.P.R. n. 327 del 2001. Sul punto richiama la giurisprudenza del medesimo Tribunale (TAR Calabria – Catanzaro, Sez. II, n. 321 del 2020): il mancato assolvimento del duplice obbligo di comunicazione previsto dagli artt. 11 e 16 d.P.R. n. 327 del 2001 implica l’illegittimità dell’atto dichiarativo della pubblica utilità e degli atti successivi, a nulla rilevando che l’interessato abbia avuto generica conoscenza del procedimento, dato che le esigenze partecipative non possono ritenersi soddisfatte da una conoscenza sommaria dell’esistenza del procedimento.
Il primo motivo è dunque accolto in quanto assorbente, con annullamento del decreto di occupazione d’urgenza, del piano particellare di esproprio nella parte di interesse e del provvedimento di determinazione dell’indennità provvisoria. Tale accoglimento rende irrilevante la questione della ricevibilità del ricorso nella parte relativa agli atti presupposti, la cui legittimità resta estranea alla decisione. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Nota della Redazione
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