Esclusione per omesso PFTE: natura del DIP e soccorso istruttorio (TAR Campania n. 5044 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive a evidenza pubblica, la domanda di finanziamento deve essere corredata dalla documentazione progettuale prescritta dall’avviso pubblico a pena di inammissibilità. Il documento di indirizzo alla progettazione (DIP) di cui all’art. 3, comma 1, dell’allegato 1.7 del d.lgs. n. 36/2023 non è equipollente al progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE), disciplinato dall’art. 6, comma 7, del medesimo allegato, trattandosi di atti funzionalmente e strutturalmente diversi. Il mancato rispetto del termine di scadenza per la produzione di elaborati, come il computo metrico estimativo, determina l’inammissibilità della domanda per violazione del principio di par condicio. Il contraddittorio procedimentale è assicurato anche attraverso plurimi preavvisi di rigetto in successione logica tra loro. L’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non si applica alle procedure concorsuali, nelle quali la partecipazione è regolata da un avviso pubblico.
Il Fatto
Il Comune di Contrada impugnava la nota dirigenziale con cui la Regione Campania aveva disposto la non ammissione della sua domanda di finanziamento, presentata il 30 giugno 2025, e il decreto di approvazione della graduatoria. L’esclusione era stata disposta per l’omessa allegazione di un progetto di fattibilità tecnico-economica conforme al modello normativo di cui all’art. 41, comma 6, e all’allegato 1.7 del d.lgs. n. 36/2023, come richiesto dall’avviso pubblico a pena di inammissibilità.
Il Comune ricorrente aveva prodotto un progetto di indirizzo programmatico, approvato con delibera di Giunta Comunale, e alcuni elaborati progettuali. La Regione reputava tali documenti insufficienti, trattandosi di un mero documento di indirizzo alla progettazione, non equiparabile al PFTE. Nel giudizio, celebrato a contraddittorio integro, si costituiva anche il Comune di San Pietro al Tanagro, ultimo in graduatoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto infondate tutte le censure dedotte. Quanto al soccorso istruttorio, la contraddizione era superata dal rilievo che il provvedimento di esclusione si fondava su un unico motivo ostativo, costituito dall’omessa allegazione del livello progettuale minimo, che assorbiva le carenze indicate nei precedenti preavvisi di rigetto.
Il TAR ha escluso che l’art. 10-bis della legge n. 241/1990 imponga la comunicazione dei motivi ostativi in un unico contesto. L’amministrazione può individuare ulteriori ragioni ostative in due tempi, purché sussista consecuzione logica tra i preavvisi e sia garantito il contraddittorio. Nel caso di specie tale successione era rispettata. Inoltre, la necessità del preavviso di rigetto è da escludersi per le procedure concorsuali caratterizzate da avviso pubblico e selezione delle domande, nelle quali prevalgono le esigenze di celerità e par condicio.
La valutazione negativa dell’amministrazione è stata condivisa nel merito: il progetto di indirizzo programmatico, contenente solo una relazione illustrativa di poche pagine, era formalmente e sostanzialmente un DIP, non un PFTE. Gli elaborati prodotti erano insufficienti e il computo metrico estimativo, redatto successivamente alla scadenza, non era valorizzabile.
Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese per la novità della questione.
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Nota della Redazione
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