Occupazione usurpativa e difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Sardegna n. 354 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di espropriazione per pubblica utilità, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, lett. g), cod. proc. amm. presuppone che l’Amministrazione abbia esercitato un potere pubblico mediante l’emissione della dichiarazione di pubblica utilità o di altro titolo che legittimi l’occupazione, anche se la procedura non si è conclusa con il tempestivo decreto di esproprio. Ove l’Ente abbia occupato materialmente il bene in assenza di tali atti, si configura occupazione usurpativa e la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ricorre anche rispetto alla domanda di condanna all’adozione del provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, articolata in via alternativa alla domanda restitutoria, perché presuppone l’accertamento dell’occupazione senza titolo. L’impugnazione del diniego opposto all’istanza del proprietario non radica la giurisdizione amministrativa quando la sua caducazione è funzionale alla pretesa sostanziale connessa all’occupazione illegittima.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di porzioni immobiliari in località Porto Pino, hanno impugnato la Determinazione n. 119 del 06.10.2020 con cui il Comune di Sant’Anna Arresi ha respinto la loro richiesta di definizione della vicenda relativa allo stradello “via Sa Salina”. L’Ente ha motivato il diniego con l’incertezza sull’identificazione dei proprietari e con l’esistenza di un diritto reale d’uso pubblico ultraventennale.

I ricorrenti hanno inoltre chiesto dichiararsi l’illegittima occupazione del tratto di terreno, sul quale il Comune ha realizzato sottoservizi e altre opere pubbliche senza alcuna dichiarazione di pubblica utilità, con condanna al risarcimento del danno. In via alternativa hanno invocato l’acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. Il Comune, costituitosi, ha eccepito in udienza il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta preliminarmente l’eccezione di giurisdizione. Richiama la regola generale secondo cui, in materia di espropriazioni per pubblica utilità, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, lett. g), cod. proc. amm., salvo le controversie sull’indennità devolute al giudice ordinario. Tale giurisdizione esclusiva richiede però un presupposto ulteriore: che a monte dell’espropriazione l’Amministrazione abbia esercitato un potere pubblico, estrinsecatosi nella dichiarazione di pubblica utilità o in altro titolo che legittimi l’occupazione.

Quando invece l’Ente ha occupato materialmente il bene senza la previa emissione di tali atti, si è in presenza di un mero comportamento materiale e dunque di occupazione usurpativa, con giurisdizione del giudice ordinario. Il Collegio richiama sul punto Cass. S.U. n. 27748 del 2022, Cons. Stato n. 6863 del 2020 e TAR Lazio n. 17682 del 2023.

Nel caso concreto gli stessi ricorrenti hanno dato atto che il Comune non ha mai emesso una dichiarazione di pubblica utilità né altro titolo legittimante l’occupazione, essendosi limitato a occupare materialmente i mappali per realizzare le opere. La giurisdizione spetta pertanto al giudice ordinario.

Il Collegio esclude che l’impugnazione della Determinazione n. 119 del 06.10.2020 possa radicare la giurisdizione amministrativa: la caducazione dell’atto di diniego è funzionale al soddisfacimento della pretesa sostanziale connessa alla domanda di declaratoria dell’occupazione illegittima, rispetto alla quale va valutata la giurisdizione. Il difetto opera anche per la domanda di condanna all’adozione del provvedimento ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, che presuppone l’accertamento dell’occupazione senza titolo.

Il Tribunale dichiara quindi il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, davanti al quale la causa potrà essere proseguita nei termini di cui all’art. 11 cod. proc. amm., e compensa le spese per la peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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