Notifica dell’ordinanza di demolizione e decadenza dall’impugnazione degli atti presupposti (TAR Lazio n. 326 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La notificazione dell’ordinanza di demolizione eseguita nelle forme degli irreperibili, con rituale osservanza delle formalità prescritte, perfeziona la conoscenza legale dell’atto e fa decorrere il termine decadenziale per la sua impugnazione. Il ricorso proposto oltre tale termine è irricevibile. L’annullamento in autotutela del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale determina la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione, con conseguente declaratoria di improcedibilità. L’impugnazione del verbale di accertamento dell’inottemperanza, fondata su soli motivi di illegittimità derivata e priva di censure autonome, è inammissibile per difetto di interesse quando l’atto presupposto non sia stato tempestivamente impugnato.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di un lotto sul quale era stata realizzata una struttura in ferro priva di titolo autorizzatorio, impugnavano l’ordinanza del Dirigente del Comune di Latina del 4 novembre 2022, con cui era stata disposta l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive. Unitamente a tale provvedimento venivano impugnati l’ordinanza di demolizione del 9 febbraio 2015 e il verbale di accertamento dell’inottemperanza del 9 ottobre 2015.

I ricorrenti lamentavano la mancata notificazione degli atti presupposti, la mancanza dei presupposti per l’irrogazione della sanzione acquisitiva, l’eccesso di potere per difetto di motivazione in ordine alla superficie acquisita e la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa interlocuzione procedimentale. Il Comune eccepiva l’inammissibilità e dava atto della pendenza di un procedimento di autotutela.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto rilevato che, nelle more, il Comune aveva adottato l’ordinanza n. 44 del 3 aprile 2023, con cui era stato disposto l’annullamento in autotutela dell’impugnata ordinanza di acquisizione, essendo emersa l’omessa notificazione degli atti presupposti nei confronti di uno solo dei due comproprietari.

Quanto al primo ricorrente, l’intervenuto annullamento ha determinato l’integrale sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione, anche in relazione all’ordine demolitorio e all’accertamento dell’inottemperanza, dovendosi ritenere l’interesse trasposto sugli eventuali futuri provvedimenti preannunciati dall’Amministrazione. Il ricorso, nei suoi confronti, è stato dichiarato improcedibile.

Riguardo alla seconda ricorrente, il Collegio ha accertato, sulla base della relazione di notificazione dei messi comunali non contestata, che in data 5 febbraio 2015 l’ordinanza di demolizione era stata notificata nelle forme degli irreperibili, con rituale esecuzione delle formalità prescritte. Poiché il ricorso era stato notificato al Comune solo il 3 febbraio 2023, ben oltre il termine decadenziale di cui agli artt. 29 e 41, comma 2, cod. proc. amm., l’impugnazione dell’ordine demolitorio è stata dichiarata irricevibile.

L’impugnazione del verbale di accertamento dell’inottemperanza, sebbene non risultasse notificato alla ricorrente, è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse: nel ricorso non erano dedotte censure autonome, ma soltanto motivi di illegittimità derivata dall’ordinanza presupposta, già ritenuta irricevibile. Il provvedimento di acquisizione è stato infine dichiarato improcedibile per la seconda ricorrente, stante il già intervenuto annullamento in autotutela.

In conclusione, il ricorso è stato dichiarato in parte irricevibile, in parte inammissibile e in parte improcedibile. Il Collegio ha disposto la compensazione delle spese in ragione dell’esito in rito della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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