Offerta anomala, sindacato sul costo della manodopera e monte ore (Cons. Stato n. 336 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione di congruità dell’offerta anormalmente bassa costituisce espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante, ha natura globale e sintetica e non si concentra in modo parcellizzato sulle singole voci, dovendo accertare l’affidabilità dell’offerta nel suo complesso. Essa è sindacabile in sede giurisdizionale solo in presenza di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza che renda palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta. Il costo della manodopera va determinato moltiplicando il costo orario medio, calcolato sul monte ore effettivo, per le ore contrattuali offerte in gara, che esprimono il tempo reale del servizio assunto verso la stazione appaltante. L’offerta che includa i ratei di ferie e permessi nel costo mensile senza un divisore orario corretto, e che ometta di distinguere tra monte ore contrattuale e monte ore effettivo, è incerta e inaffidabile. La domanda di subentro non riproposta nei termini è rinunciata ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm..

Il Fatto

Il Consorzio CEV ha indetto, per conto del Comune di San Colombano al Lambro, una gara per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani della durata di 48 mesi. Alla selezione hanno partecipato la società Bassanetti e la società Pizzamiglio. La procedura era già stata oggetto di annullamento in due gradi, a causa dell’illegittima valutazione dell’offerta tecnica della Pizzamiglio; in sede di riedizione del potere, la stazione appaltante ha aggiudicato l’appalto alla Bassanetti.

La Pizzamiglio ha impugnato la nuova aggiudicazione e la valutazione di congruità dell’offerta, deducendo il difetto di istruttoria. Il TAR Lombardia, con la sentenza n. 3787 del 30 dicembre 2024, ha accolto il ricorso. La Bassanetti ha proposto appello, chiedendo la sospensione della sentenza; il Consiglio ha accolto la domanda cautelare per assicurare la continuità del servizio e ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio sulla valutazione di congruità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i tre motivi di appello, tutti volti a contestare l’accertamento del TAR sugli errori tecnici nella quantificazione del costo del lavoro. Nel vigore dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016, applicabile alla vicenda, la valutazione di anomalia è rimessa alla discrezionalità tecnica della stazione appaltante ed è insindacabile salvo manifesta e macroscopica erroneità dell’operato.

La Corte richiama il proprio orientamento (Sez. V n. 7077 del 2025, Sez. III n. 8562 del 2024, Sez. V n. 8436 del 2024) e la più specifica pronuncia Sez. VII n. 8265 del 2024. Da quest’ultima ricava la distinzione tra monte ore contrattuale, che esprime l’obbligazione dell’appaltatore verso la stazione appaltante, e monte ore teorico ed effettivo, che attengono al rapporto di lavoro. Il costo orario medio si calcola sul monte ore effettivo, ma va poi moltiplicato per le ore contrattuali offerte in gara: solo queste esprimono il tempo reale del servizio assunto, comprensivo delle sostituzioni per ferie e malattie.

Su questa base il TAR ha ritenuto l’offerta della Bassanetti non congrua, seria, sostenibile e realizzabile: da un lato per aver incluso i ratei di ferie e permessi nel costo orario mensile senza correggere il divisore, dall’altro per aver omesso di distinguere tra monte ore contrattuale ed effettivo per alcuni operatori.

La c.t.u. disposta in appello ha confermato che l’inserimento dei ratei senza un divisore corretto ha reso la quantificazione incerta e inaffidabile, e che l’uso del divisore contrattuale in luogo di quello effettivo ha prodotto un costo sottostimato. Il Collegio respinge la censura di travisamento del quesito: il perimetro dell’indagine era circoscritto ai profili di errore tecnico oggetto della ratio decidendi di primo grado e dei motivi di appello. La relazione resiste alle critiche del consulente di parte, sicché non vi è spazio per la rinnovazione, esperibile solo per macroscopici errori tecnici del perito.

Quanto alla domanda di subentro, reiterata solo con la memoria del 2 settembre 2025, essa è inammissibile: non proposta in primo grado né riproposta nei termini, è rinunciata ex art. 101, comma 2, cod. proc. amm., secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Sez. V n. 788 del 2021. L’appello è pertanto respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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