Omessa pronuncia sul diniego di sanatoria e motivazione apparente: nullità della sentenza (Cons. Stato n. 338 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra nullità della sentenza, con rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a., la pronuncia che, in presenza di due atti distintamente impugnati — l’ordine di demolizione e il diniego di sanatoria edilizia — ne consideri uno solo come oggetto del giudizio e scambi i motivi riferiti all’uno e all’altro. Il difetto assoluto di motivazione ricorre quando le carenze argomentative collocano la decisione al di sotto del minimo costituzionale, per contrasto irriducibile, motivazione tautologica o contenuto obiettivamente incomprensibile. Le ipotesi di rinvio previste dall’art. 105 c.p.a. hanno carattere eccezionale e tassativo e non tollerano interpretazioni analogiche. La disciplina dei rapporti tra primo e secondo grado ha natura indisponibile: il giudice d’appello dichiara la nullità anche in assenza di esplicita richiesta o di fronte alla domanda di decisione nel merito. La semplice insufficienza della motivazione resta invece estranea alla fattispecie.
Il Fatto
Gli appellanti avevano impugnato davanti al TAR Campania, sezione staccata di Salerno, due provvedimenti distinti: l’ordine di demolizione di un manufatto adibito a veranda, realizzato senza permesso di costruire e con volume eccedente i limiti degli strumenti urbanistici, e il diniego di sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001. Nel ricorso originario essi sostenevano che l’opera costituisse parcheggio pertinenziale all’abitazione, riconducibile alla disciplina nazionale e regionale che ne consente la realizzazione in deroga agli strumenti urbanistici.
Il Tribunale respingeva il ricorso. Quanto al preavviso di rigetto, lo riteneva non dovuto perché l’ordine di demolizione è atto dovuto nell’an e nel quantum. Quanto alla pertinenzialità, la escludeva per difetto dell’elemento oggettivo, considerata anche la consistenza del volume realizzato. I ricorrenti hanno proposto appello, lamentando la completa omissione di esame della domanda contro il diniego di sanatoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il principio di diritto consolidato secondo cui, in coerenza con l’effetto devolutivo e sostitutivo dell’appello, le ipotesi di rinvio al primo giudice previste dall’art. 105 c.p.a. sono di stretta interpretazione e non ammettono estensioni analogiche (Adunanza plenaria n. 11 del 2018; Adunanza plenaria n. 15 del 2018). La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, anche quando si traduce nell’omessa pronuncia su una domanda, non integra di per sé nullità (Adunanza plenaria n. 14 del 2018).
La nullità ricorre invece nel caso di difetto assoluto di motivazione, quando le carenze argomentative sono di gravità tale da collocare la motivazione al di sotto del minimo costituzionale (Adunanza plenaria n. 11 del 2018; Adunanza plenaria n. 10 del 2018; Adunanza plenaria n. 16 del 2024). L’anomalia rilevante si identifica nella mancanza assoluta di motivi, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione meramente assertiva, tautologica e incomprensibile.
Nel caso concreto il primo giudice ha considerato oggetto di impugnazione il solo ordine di demolizione, scambiando i motivi riferiti ai due atti. Né l’intestazione, né la narrativa, né la motivazione in diritto menzionano il diniego di sanatoria. La sentenza ha così del tutto obliterato le censure relative a quel provvedimento e ha respinto la doglianza sull’art. 10-bis della legge n. 241/1990 — specificamente riferita al diniego di sanatoria — con argomenti incentrati sul carattere vincolato dell’ordine di demolizione, come se si trattasse dell’art. 7 della legge n. 241/1990.
Il Collegio sottolinea che, se è corretto ritenere l’ordine di demolizione atto dovuto nell’an e nel quantum, la medesima censura riferita al diniego di sanatoria acquista altro senso, in fatto e in diritto. Ne deriva un totale travisamento dei fatti processuali e l’omesso esame del punto dirimente: l’applicabilità dell’art. 6, comma 2, della legge regionale Campania n. 19/2001 sui parcheggi pertinenziali. L’eventuale accoglimento delle censure contro il diniego inciderebbe sul titolo giuridico che sorregge l’ordine di demolizione.
Infine, poiché la disciplina dei rapporti tra i due gradi ha natura indisponibile, il Consiglio di Stato dichiara la nullità anche in difetto di esplicita richiesta o di fronte alla domanda di decisione nel merito. L’appello è pertanto accolto, con rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a.; il TAR provvederà anche sulle spese della fase di appello.
Nota della Redazione
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