Offerta anomala: verifica globale e sindacato sulle singole voci (TAR Toscana n. 715 del 13.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La verifica di anomalia dell’offerta non ha per oggetto la ricerca di singole inesattezze dell’offerta economica, ma mira ad accertare se l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile ai fini della corretta esecuzione dell’appalto. Il giudizio di congruità deve essere globale e sintetico e non può concentrarsi in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo. L’esito della gara è sindacabile solo quando il giudizio negativo riguardi voci che, per rilevanza e incidenza complessiva, rendano l’intera operazione economicamente non plausibile. La stazione appaltante può legittimamente attenersi alle risultanze documentali e camerali sui fornitori indicati dal concorrente, senza che mere illazioni di terzi assumano valore dimostrativo.

Il Fatto

Con ordinanza commissariale n. 2 del 22.01.2024, il Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico ha aggiudicato al Consorzio Stabile Medil l’appalto dei lavori di realizzazione delle casse di espansione di Figline – Lotto Prulli. La procedura era aperta e da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo a base d’asta di 40.787.772,82 euro.

La seconda classificata impugna l’aggiudicazione e i verbali di gara, deducendo l’incongruità dell’offerta della vincitrice quanto al prezzo del calcestruzzo speciale, all’impiego dell’additivo accelerante, all’affidabilità dei preventivi dei fornitori e ai requisiti generali dell’impresa esecutrice designata. Chiede l’annullamento degli atti, il risarcimento in forma specifica con dichiarazione di inefficacia del contratto o, in subordine, il ristoro per equivalente. Resiste il consorzio controinteressato insieme alla Regione e al Commissario.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla regola consolidata secondo cui la verifica dell’anomalia è globale e sintetica, non parcellizzata sulle singole voci, e richiama sul punto Cons. Stato, sez. IV, 26 aprile 2024, n. 3815, Cons. Stato, sez. V, 22 febbraio 2024, n. 1776 e Cons. Stato, sez. III, 30 ottobre 2023, n. 9320.

Sul primo motivo, la censura sulla quotazione del calcestruzzo speciale cade di fronte alla stessa offerta del consorzio, che quota le opere in calcestruzzo in misura superiore al preventivo del fornitore e in linea con i valori ricavabili dai preventivi della ricorrente, depurati del costo di servizi aggiuntivi. Il consorzio produce il calcestruzzo in proprio mediante impianto mobile in cantiere. Quanto all’additivo, la nota del fornitore documenta il costo del prodotto e la voce imprevisti e oneri vari è idonea a coprire i maggiori costi; le doglianze sul punto restano generiche. Il ribasso del 4,295% è definito non cospicuo.

Il Tribunale esclude poi che la risposta negativa del fornitore di manufatti metallici alla richiesta della ricorrente integri la falsità dei documenti o incida sull’affidabilità, trattandosi di illazione riferita a un rapporto con terzi. Gli oneri di sicurezza e le spese generali risultano dichiarati ed esplicitati, senza specifiche censure.

Sul secondo motivo, la Corte rileva che la stessa relazione tecnica della ricorrente ammette la conformità formale dell’impianto mobile alle norme tecniche e che la nota del produttore chiarisce le modalità di caricamento. I costi dell’impianto sono dettagliatamente esposti nel dossier dei giustificativi, vagliato positivamente dal verbale del 14 dicembre 2023, il cui deposito soddisfa l’istanza istruttoria.

Sul terzo motivo, la documentazione attesta che il direttore tecnico dell’impresa esecutrice designata è soggetto incensurato; il procedimento richiamato ha riguardato un precedente direttore tecnico cessato oltre un anno prima dell’indizione della gara, con la conseguenza che nessun obbligo dichiarativo o di verifica era configurabile.

Il ricorso è respinto. Anche la richiesta di verificazione o consulenza tecnica è respinta, perché, in assenza di elementi sintomatici di insostenibilità dell’offerta, avrebbe funzione inammissibilmente esplorativa. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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