Requisiti minimi di gara e prova pratica davanti alla commissione (TAR Lombardia n. 618 del 04.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito minimo di partecipazione previsto dal capitolato tecnico a pena di esclusione si accerta sull’offerta tecnica complessivamente considerata e sul riscontro effettuato dalla commissione giudicatrice, non sulle sole indicazioni della scheda tecnica riferite alla configurazione base del dispositivo. Il risultato della prova pratica svolta in gara, documentato in verbali aventi natura di atto pubblico, ha efficacia probatoria privilegiata e conferma l’idoneità dell’apparecchiatura a svolgere la funzione richiesta dalla legge di gara. La presenza di una modalità d’uso accessoria, che richieda una lunghezza dei tubi superiore, non integra la mancanza del requisito minimo quando la legge di gara non imponga la fornitura o l’impiego costante di tale accessorio. Non sussiste dichiarazione falsa o fuorviante, né offerta perplessa, quando le caratteristiche tecniche dichiarate risultino coerenti con la documentazione prodotta e con l’esito della prova.

Il Fatto

La centrale regionale di committenza indice una procedura aperta multilotto per la fornitura di sistemi per la raccolta e la lavorazione del sangue. Il lotto n. 8, relativo ai connettori sterili, è ripartito in due sublotti inscindibili e viene aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con settanta punti per la proposta tecnica e trenta per quella economica. Risulta aggiudicataria la società controinteressata; la società classificata al secondo posto impugna l’aggiudicazione definitiva, i verbali di gara, la graduatoria e gli atti di gara.

Il ricorso si fonda su quattro motivi. Il primo, centrale, assume che il dispositivo offerto dall’aggiudicataria sia privo del requisito minimo del capitolato tecnico, che richiede la connessione di tubi di lunghezza minima non superiore a cinque centimetri. Gli altri motivi si ricollegano alla doglianza principale e deducono la falsità delle dichiarazioni, la natura perplessa dell’offerta e l’eccesso di potere per errore di fatto e difetto di istruttoria. La ricorrente chiede l’annullamento dell’aggiudicazione, lo scorrimento della graduatoria e, in subordine, la declaratoria di inefficacia della convenzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la disciplina di gara. Il capitolato tecnico prevede, tra i requisiti minimi a pena di esclusione, la possibilità di connessione di tubi di lunghezza minima non superiore a cinque centimetri; la misura, inizialmente fissata in quattro centimetri, è rettificata nei chiarimenti. La ricorrente sostiene che il dispositivo dell’aggiudicataria connetta solo tubi di almeno otto centimetri, desumendolo dalla relazione e dalla scheda tecnica di prodotto.

La doglianza è rigorosamente argomentata ma non convince. L’apparecchiatura consente la saldatura in due modalità: una di base e una caratterizzata dal montaggio di due accessori laterali. Nel modello base la lunghezza minima è di cinque centimetri, come risulta dalla documentazione tecnica. Il richiamo agli otto centimetri riguarda il solo impiego con i supporti laterali porta sacche; anche in tal caso restano possibili lunghezze inferiori, seppure con maggiore attenzione dell’operatore. La legge di gara non impone a pena di esclusione la fornitura dei porta sacche né il loro impiego costante nella pratica clinica.

Assume rilievo decisivo la prova pratica svolta davanti alla commissione: il campione ha connesso senza problemi due tubi di cinque centimetri. I verbali di gara, qualificati come atto pubblico ai sensi degli artt. 2699 e 2700 cod. civ., sono dotati di efficacia probatoria privilegiata e tale risultato non può essere sottaciuto né minimizzato, perché rivela l’idoneità dell’apparecchiatura alla funzione assegnata dalla gara. La lettura sistematica dell’offerta tecnica e l’esito della prova escludono dunque la mancanza del requisito.

Quanto alle procedure richiamate dalla ricorrente, il Collegio rileva che in quei casi l’aggiudicataria non è stata esclusa per mancanza del requisito, ma per il punteggio tecnico insufficiente o per una valutazione non favorevole; una di esse, peraltro, aveva accertato una lunghezza di 5,9 centimetri. Le gare indette da amministrazioni differenti non sono pienamente sovrapponibili. Il quesito posto dall’aggiudicataria in sede di chiarimenti presenta margini di ambiguità, ma la valutazione dell’offerta va condotta sulla documentazione ritualmente prodotta, che prova il rispetto del limite.

Il primo motivo è quindi rigettato. Cadono anche gli altri tre, che vi si ricollegano: non vi è dichiarazione falsa o fuorviante ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettere c-bis) e f-bis), d.lgs. n. 50/2016, non è configurabile un’offerta perplessa e contraddittoria, non sussiste eccesso di potere né violazione degli artt. 3 e ss. legge n. 241/1990. Il ricorso è respinto integralmente, con compensazione delle spese per la complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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