Concessioni demaniali marittime e disapplicazione delle proroghe ex lege (TAR Lazio n. 306 del 16.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative non possono essere prorogate automaticamente per effetto della legge n. 145/2018 e delle successive disposizioni che ne hanno differito il termine: tali norme vanno disapplicate per contrasto con gli artt. 49 e 56 T.F.U.E. e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Il rilascio o il rinnovo deve avvenire all’esito di una procedura di evidenza pubblica, con adeguata pubblicità dell’avvio, dello svolgimento e del completamento. Non integra una siffatta procedura la pubblicazione all’albo pretorio dell’istanza di proroga ex lege, finalizzata solo a consentire ai terzi di proporre osservazioni. Il provvedimento con cui il Comune riconduce l’efficacia del titolo a un termine conforme al diritto dell’Unione non costituisce revoca ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, ma doverosa applicazione del diritto europeo, e non richiede né la comunicazione di avvio del procedimento né indennizzo.

Il Fatto

La società ricorrente è titolare di una concessione demaniale marittima rilasciata nel 2014 per una zona demaniale destinata a un complesso balneare stagionale. Il Comune, con delibera di Giunta del 2020, aveva inizialmente dato atto dell’estensione ex lege della durata del titolo sino al 2033, prevista dalla legge n. 145/2018, apponendo sul titolo la relativa dicitura.

Dopo le sentenze gemelle dell’Adunanza Plenaria del 2021, il Comune ha ritenuto superato quell’indirizzo e ha revocato la delibera del 2020. Con successivi atti del dicembre 2023 ha ricondotto l’efficacia delle concessioni al 31.12.2023 e poi, con una proroga tecnica, al 31.12.2024. La società ha impugnato tali provvedimenti davanti al TAR, lamentando la violazione dell’affidamento e l’illegittima revoca della proroga legale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso con sentenza succintamente motivata ai sensi degli artt. 74 e 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm., richiamando numerosi precedenti conformi, tra cui Cons. Stato, Sez. VII, n. 4479 del 2024 e Cons. Stato, Sez. VII, n. 1688 del 2025.

Il primo motivo è infondato. Il diritto dell’Unione impone che il rilascio o il rinnovo delle concessioni demaniali avvenga mediante procedura di evidenza pubblica. Ne deriva la doverosa disapplicazione della disciplina nazionale che prevede la proroga automatica al 2033, nonché delle norme sopravvenute che hanno differito il termine, inclusa quella che lo ha spostato al 30 settembre 2027. Anche in caso di inerzia del legislatore, l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE fornisce gli elementi necessari per indire le gare.

La tesi della ricorrente secondo cui il divieto di proroga automatica non opererebbe quando l’estensione sia avvenuta all’esito di una procedura informata ai principi di imparzialità e trasparenza non convince. La procedura seguita dal Comune non è una vera selezione competitiva: l’avviso pubblicato per venti giorni era volto solo a consentire ai terzi di proporre osservazioni, senza alcun invito agli operatori a presentare istanze concorrenti, e riportava le concessioni con il solo riferimento alla sigla e alla località.

Le censure relative all’art. 3, comma 2, del d.l. n. 198/2022 sono inammissibili, perché quella norma presuppone un rinnovo mediante procedura selettiva che nel caso di specie non si è verificata. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, il Collegio esclude che si tratti di revoca: il Comune ha dato doverosa applicazione del diritto europeo e della normativa sopravvenuta, riconducendo l’efficacia del titolo a una durata conforme ai principi di concorrenza. Non erano quindi necessari né l’avviso di avvio del procedimento né alcun indennizzo.

Il quarto motivo è inammissibile e comunque infondato, essendo stata ritenuta disapplicabile anche l’ulteriore estensione disposta dal c.d. decreto milleproroghe. Il rigetto non esclude l’auspicio che l’amministrazione pubblichi sollecitamente la gara, potendo ricorrere a una breve proroga tecnica limitata ai tempi necessari alla conclusione della procedura competitiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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