Valutazione comparativa nei concorsi universitari e sindacato sul merito tecnico (TAR Sicilia n. 2017 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel valutare titoli e pubblicazioni in una procedura di chiamata a professore universitario, la commissione non applica scienze esatte, ma formula un giudizio tecnico discrezionale connotato da un fisiologico margine di opinabilità. Per sconfessarlo non basta dedurre la mera non condivisibilità della valutazione, né autostimare diversamente i propri titoli: occorre dimostrare la palese inattendibilità o l’evidente insostenibilità del giudizio. In assenza di travisamenti, pretestuosità o irrazionalità, il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione opinabile a quella dell’organo competente. La qualificazione della pertinenza dell’attività didattica e scientifica rispetto al settore scientifico disciplinare oggetto della procedura rientra in tale discrezionalità tecnica. Le violazioni procedimentali nella nomina della commissione, prive di concreti elementi di vulnus all’imparzialità e alla trasparenza, non determinano l’illegittimità del procedimento.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato alla procedura di chiamata a professore di prima fascia indetta dall’Università degli Studi di Catania per il settore concorsuale 08/C1, settore scientifico disciplinare ICAR/12, presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche. All’esito della valutazione comparativa, la commissione ha individuato il controinteressato quale destinatario dell’eventuale chiamata. Il Rettore ha quindi approvato gli atti e individuato il controinteressato con proprio decreto.

Il ricorrente ha impugnato il decreto rettorale, i verbali della commissione e il decreto di nomina della commissione, deducendo due motivi: da un lato, un preteso pregiudizio culturale dei commissari nei suoi confronti e la contestazione delle valutazioni sui titoli; dall’altro, l’illegittima composizione della commissione, per aver il sorteggio attinto solo alla rosa dei docenti che avevano risposto all’interpello, e non anche agli altri nominativi risultanti dalle liste ASN. L’Università e il controinteressato hanno chiesto il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal consolidato orientamento secondo cui il giudizio tecnico della commissione non è sindacabile nel merito, salvo che non emerga la sua palese inattendibilità. La parte che censuri la valutazione tecnico-discrezionale deve dimostrare travisamenti, pretestuosità o irrazionalità, non potendosi limitare a contrapporre una diversa lettura dei propri titoli. Diversamente opinando, il giudice sostituirebbe un giudizio opinabile con uno altrettanto opinabile, assumendo un potere riservato alla P.A. (richiamati, tra gli altri, Cons. Stato, sez. IV, n. 7262 del 2023 e Cons. Stato, sez. III, n. 4962 del 2023).

Quanto al preteso pregiudizio culturale, il Tribunale rileva che gli stessi giudizi individuali e collegiali sono ampiamente positivi per entrambi i candidati e che il controinteressato è prevalso con un giudizio “ottimo” a fronte di un “molto buono”. Il pregiudizio prospettato resta perciò puramente ipotetico e privo di riscontro concreto.

Il nucleo argomentativo riguarda la riconducibilità dell’attività del ricorrente al settore ICAR/12 o, invece, al settore ICAR/16. Il Collegio confronta le declaratorie dei due settori come desumibili dal d.m. n. 855/2015: l’ICAR/12 è maggiormente rivolto agli aspetti tecnici, costruttivi e tecnologici, mentre l’ICAR/16 evidenzia specifica attenzione agli interni, all’arredo e all’allestimento, anche nel campo della museografia e della scenografia. Poiché l’attività didattica e scientifica del ricorrente è in prevalenza riconducibile alla scenografia, la sua qualificazione nel settore ICAR/16 da parte dei commissari costituisce una valutazione opinabile ma non manifestamente illogica.

Analogamente, le censure sulla sopravvalutazione dell’attività didattica integrativa e delle pubblicazioni del controinteressato si risolvono in contestazioni parcellizzate, che non tengono conto della pertinenza al settore e dell’intensità dell’attività, né fanno emergere macroscopiche discrasie di giudizio. Il giudizio comparativo finale, in una situazione di sostanziale equivalenza dei candidati, esprime quindi il massimo tasso di discrezionalità tecnica.

Il secondo motivo è infondato. In mancanza di concreti elementi di vulnus ai principi di imparzialità e trasparenza, le violazioni procedimentali non incidenti sullo scopo non invalidano la nomina della commissione (Cons. Stato, sez. II, n. 110 del 2022). Il ricorrente si è limitato al rilievo formale, senza allegare e provare l’oggettivo pregiudizio subito. Il ricorso è dunque rigettato, con compensazione delle spese per la peculiarità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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