Sospensione cautelare dell’ordinanza di demolizione in attesa della decisione di merito (TAR Puglia n. 177 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di cautela collegiale, la sospensione dell’efficacia di un’ordinanza di demolizione di opere abusive può essere disposta quando il pregiudizio dedotto abbia natura sanzionatoria e le questioni di diritto sollevate richiedano un approfondimento istruttorio tale da rendere opportuna una decisione del merito a causa integra. L’accoglimento dell’istanza cautelare non anticipa in alcun modo il giudizio nel merito, ma è finalizzato a evitare un danno grave e irreparabile in pendenza del giudizio, anche in considerazione della possibile rilevanza della domanda di accertamento di conformità presentata ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001.
Il Fatto
La ricorrente impugnava l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune aveva disposto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi per opere ritenute abusive, consistenti in un torrino scala e in un vano tecnico, relative a un immobile sito in Brindisi. L’atto, adottato ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, preavvertiva l’irrogazione della sanzione pecuniaria e l’acquisizione gratuita dell’area in caso di inottemperanza. La ricorrente aveva nel frattempo presentato istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001, introdotto dalla legge n. 105/2024, sulla quale il Comune aveva poi espresso un diniego definitivo, oggetto di motivi aggiunti. Il ricorrente chiedeva la sospensione cautelare degli effetti dei provvedimenti impugnati.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, valutata la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ha ritenuto di accogliere l’istanza di sospensione. La decisione si fonda sulla natura del pregiudizio dedotto, qualificato in termini sanzionatori, e sull’opportunità di garantire al Collegio la possibilità di una decisione nel merito che intervenga su una situazione non già compromessa dall’esecuzione della demolizione.
Il Giudice ha altresì rilevato che le questioni poste con il gravame, in particolare quelle concernenti la domanda di accertamento di conformità presentata ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001 e il conseguente diniego, richiedono un ulteriore e più approfondito esame. Tale approfondimento non può essere svolto compiutamente in sede cautelare, caratterizzata dalla sommarità della cognizione, ma necessita della piena delibazione del merito.
Pertanto, in considerazione dell’esigenza di evitare un pregiudizio irreparabile e di consentire al Tribunale di pronunciarsi sulla fondatezza del ricorso, gli effetti dell’ordinanza di demolizione sono stati interinalmente sospesi. La trattazione del merito è stata contestualmente fissata alla prima udienza pubblica del mese di gennaio 2027, con compensazione delle spese della fase cautelare.
Nota della Redazione
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