Offerta economica unitaria per più lotti e violazione della segretezza (TAR Puglia n. 104 del 24.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In una procedura aperta suddivisa in lotti funzionali, unici e indivisibili, l’operatore economico che partecipa a più lotti deve presentare, per ciascun lotto, un distinto file contenente la sola offerta economica riferita a quel lotto. Il caricamento di un unico file comprensivo delle offerte economiche di tutti i lotti determina, alla prima apertura della busta economica, il disvelamento anticipato della componente economica anche per i lotti rispetto ai quali non è ancora iniziata la valutazione tecnica, con violazione del principio di separazione e segretezza tra offerta tecnica e offerta economica. La violazione non è esclusa né dal fatto che la busta tecnica non contenga elementi economici, né dalla circostanza che i dati siano comparsi per pochi istanti, posto che il file è comunque acquisito agli atti e nella disponibilità del RUP. L’esclusione costituisce reazione proporzionata a una grave negligenza dell’operatore, in applicazione del principio di autoresponsabilità e a presidio della par condicio.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’esclusione disposta dall’ASL di Bari nell’ambito di una procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di nutrizione parenterale ed enterale domiciliare, articolata in sei lotti. La società aveva partecipato ai lotti 1, 2, 4 e 5 e aveva caricato sulla piattaforma un unico file contenente le offerte economiche di tutti i lotti indicati.
All’apertura della busta economica del lotto 2, primo per il quale si procedeva, la commissione acquisiva così anche i dati economici degli altri lotti, per i quali la valutazione tecnica non era ancora iniziata. La stazione appaltante disponeva pertanto l’esclusione della società dai lotti 1, 4 e 5, confermata con determinazione dirigenziale. La ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti, la riammissione in gara e, in via subordinata, la nomina di una nuova commissione giudicatrice, oltre alla declaratoria di inefficacia degli eventuali contratti stipulati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal dato testuale del disciplinare, che impone di inserire nel portale, per ciascun lotto, pena l’esclusione, la relativa offerta economica. In una gara per sua natura frazionata, il concorrente diligente avrebbe dovuto produrre tanti file distinti quanti erano i lotti ai quali partecipava, ciascuno contenente la sola offerta economica di quello specifico lotto.
Il caricamento di un file unitario ha prodotto un effetto non rimediabile: alla prima apertura della busta economica si è realizzato il disvelamento anticipato della componente economica anche per i lotti non ancora esaminati sul piano tecnico. Richiamando Cons. Stato n. 5789/2024, il Tribunale ribadisce che fino alla conclusione della valutazione degli elementi tecnici è interdetta al seggio di gara la conoscenza di quelli economici, per evitare ogni possibile influenza sull’apprezzamento dei primi.
Il Collegio respinge le obiezioni difensive. La circostanza che la busta tecnica non contenesse dati economici è inconferente, perché la commistione può realizzarsi anche sul piano delle modalità di svolgimento della gara, e non solo del contenuto intrinseco della busta. Il dato temporale è del pari irrilevante, poiché il file è stato acquisito agli atti e consegnato alla disponibilità del RUP: tanto basta a dimostrare la concreta attitudine dell’apertura a vulnerare la segretezza.
Quanto all’asserito affidamento incolpevole, il Tribunale rileva che la partecipazione a una gara in lotti imponeva all’operatore di sapere che ciascun lotto costituisce un autonomo momento procedurale, come confermato da Cons. Stato n. 8749/2021 e dalle previsioni degli artt. 14, comma 9, lett. b), e 58 del d.lgs. n. 36/2023. Nessun nesso causale è ravvisabile tra l’errore dell’operatore e il modus operandi della stazione appaltante, che ha anzi salvato l’offerta per il lotto 2, aggiudicandolo alla ricorrente.
Infine, la censura di sproporzione è respinta: non si è in presenza di lievi irregolarità, ma di gravi violazioni della legge di gara, senza modalità alternativa per emendare il vizio. La nomina di una nuova commissione servirebbe solo a salvare l’operatore in errore a scapito degli altri. L’esclusione integra così l’extrema ratio invocata da Cons. Stato n. 561/2023 e il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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