Funzioni non tariffate: illegittimo il richiamo alla delibera annullata (TAR Lombardia n. 636 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
È illegittima, per difetto assoluto di motivazione e carenza radicale del presupposto, la delibera regionale che ripartisce i fondi per le funzioni non coperte da tariffe predefinite applicando i criteri fissati da una precedente delibera già annullata in sede giurisdizionale. Il richiamo per relationem a un provvedimento espunto dall’ordinamento fonda il nuovo atto su un presupposto inesistente e non soddisfa il requisito dell’art. 3 della legge n. 241/1990. L’annullamento della delibera anteriore imponeva di rideterminare i criteri con rinnovata motivazione, rispettosa dell’effetto conformativo della pronuncia di annullamento. La scelta di sopprimere la funzione non tariffata resta espressione di discrezionalità amministrativa, ma richiede una motivazione rafforzata sull’incidenza della decisione nelle posizioni di affidamento delle strutture sanitarie convenzionate, nonché misure transitorie o termini di adeguamento, in applicazione del principio di proporzionalità.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce una struttura ospedaliera accreditata e a contratto con il Servizio sanitario nazionale, convenzionata con la facoltà di Medicina di un’università. Per anni ha beneficiato del finanziamento regionale della funzione non tariffata della didattica universitaria, istituita nel 2009 e confermata annualmente fino al 2019.
Con una delibera del 2019 la Regione aveva espunto tale funzione dal novero di quelle finanziabili, sul presupposto della presenza del canale alternativo delle maggiorazioni tariffarie. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3706 del 2021, ha annullato quella delibera per insufficienza motivazionale, rilevando che le strutture convenzionate con le università non dispongono dei requisiti per accedere alle maggiorazioni e restano così prive di ogni copertura dei costi didattici. La delibera impugnata, adottata nel 2021 per l’annualità 2020, ha ripartito i fondi applicando proprio i criteri della delibera già annullata. Da qui il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i motivi di difetto di motivazione e di erroneità del presupposto, riconoscendone la fondatezza e la portata assorbente rispetto alle altre censure. La delibera impugnata non ha rinnovato il finanziamento della didattica universitaria proprio in attuazione della delibera del 2019, benché questa fosse già stata annullata dalla sentenza n. 3706 del 2021.
Il Tribunale richiama la propria sentenza n. 2586 del 2024, resa su ricorsi della stessa ricorrente contro le delibere relative alle annualità 2021 e 2022, e ne condivide le conclusioni. Il richiamo per relationem di un provvedimento annullato in sede giurisdizionale non risponde al requisito motivazionale dell’art. 3 della legge n. 241/1990, perché fonda il nuovo atto su un presupposto inesistente. L’eliminazione della prima delibera dall’ordinamento imponeva di rideterminare i criteri con una motivazione rispettosa dell’effetto conformativo della pronuncia di annullamento e solo dopo ripartire i fondi.
La motivazione, osserva il Collegio, costituisce presupposto, fondamento e baricentro del legittimo esercizio del potere amministrativo. Il richiamo ob relationem determina quindi un caso di difetto assoluto di motivazione e di carenza radicale del presupposto.
Il Tribunale precisa poi la portata dell’effetto conformativo. La Regione resta libera di sopprimere o mantenere la funzione non tariffata, trattandosi di atto organizzativo di natura ampiamente discrezionale. Se però si determina per la soppressione, deve motivare specificamente sull’an e sul quomodo del sacrificio dell’interesse delle strutture fruitrici prive dei requisiti per le maggiorazioni tariffarie. Deve inoltre assicurare, in linea con il principio di proporzionalità, una tutela adeguata: attribuzione del sovvenzionamento per le annualità ulteriori al 2019, previsione di tempistiche per l’adeguamento ai requisiti dell’art. 27-bis della legge regionale n. 33/2009, meccanismi di incentivo al transito verso il nuovo regime.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento nei limiti dell’interesse azionato della delibera impugnata. Le peculiarità della materia giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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