Ponte su demanio idrico abusivo e ordine di demolizione legittimo (TAR Marche n. 104 del 15.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La realizzazione di un’opera di attraversamento di un corso d’acqua in area demaniale è subordinata alla previa autorizzazione dell’amministrazione competente sin dalla L. n. 2248/1865, All. F. In mancanza di prova contraria, l’opera si presume realizzata abusivamente e le amministrazioni competenti hanno il potere di ordinarne la demolizione. La mera esistenza dell’opera da epoca risalente, risultante dalle carte dell’Istituto Geografico Militare o da mappe regionali, non vale a dimostrarne la legittimità, avendo tali rappresentazioni funzione solo ricognitiva del terreno. È legittima la demolizione di un ponte che pregiudichi il regolare deflusso delle acque e la pubblica incolumità, prevalendo l’interesse pubblico sugli interessi patrimoniali dei proprietari dei fondi. La pendenza di un’istanza di rilascio del nuovo titolo autorizzatorio non impone la sospensione del procedimento sanzionatorio.

Il Fatto

Il ricorrente, in proprio e quale legale rappresentante di un’azienda agricola, impugna l’ordine con cui la Provincia ha disposto la demolizione di un ponte costruito sul greto di un torrente, manufatto che costituiva l’unica via di accesso ai fondi aziendali. La Provincia ha fondato il provvedimento sull’assenza di titolo abilitativo e sulla pericolosità dell’opera per il deflusso delle acque. Il provvedimento è stato eseguito, con conseguente interclusione dei fondi.

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento e la condanna della Provincia al risarcimento del danno, commisurato alle spese di costruzione di un nuovo ponte e al pregiudizio per il periodo di interclusione. Ha dedotto la legittimità originaria dell’opera, esistente da epoca immemorabile, le carenze motivazionali, la mancata valutazione della proposta di sostituzione e lo sviamento di potere.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce la vicenda: i lavori di riduzione del rischio idrogeologico avviati dal Comune avevano evidenziato la pericolosità del ponte per il regolare deflusso delle acque, segnalando altresì l’assenza di atti che comprovassero la legittima edificazione del manufatto. Il ricorrente aveva presentato una proposta tecnica di sostituzione e, in seguito, un’istanza di concessione idraulica, ottenendo poi il titolo edilizio e realizzando i lavori.

La questione centrale riguarda l’assenza del titolo autorizzativo. Il Collegio rileva che l’obbligo della previa autorizzazione è vigente dagli anni immediatamente successivi all’Unità d’Italia, per cui, in assenza di elementi probatori di segno contrario, il ponte deve ritenersi realizzato abusivamente, e comunque non prima del 1865. Non rileva che l’opera risultasse dalle carte IGM o da mappe regionali, perché tali rappresentazioni hanno funzione ricognitiva e riportano le opere esistenti a prescindere dalla loro legittimità urbanistico-edilizia.

Il Tribunale aggiunge che il ricorrente, anche se ignaro delle vicende costruttive, non poteva non sapere che l’attraversamento dei corsi d’acqua richiede l’autorizzazione: avrebbe dovuto verificarne l’esistenza e, in mancanza, richiederla. Le amministrazioni competenti avevano dunque il potere di disporre la demolizione, tanto più che l’opera era stata ritenuta pericolosa per la pubblica incolumità.

Quanto alla motivazione, il Collegio ritiene che l’interesse pubblico all’eliminazione di un’opera pregiudizievole per il deflusso delle acque prevalesse sugli interessi patrimoniali dei proprietari, non essendo provati i danni da interclusione. Non era necessario sospendere l’esecuzione in attesa dell’approvazione del progetto di nuovo ponte, trovandosi in presenza di un ordine di demolizione e non di una domanda di concessione: non risulta violato l’art. 10-bis della L. n. 241/1990.

Le censure sono pertanto respinte e, con la domanda impugnatoria, cade anche quella risarcitoria. Il Tribunale compensa le spese, in ragione della sinteticità degli scritti difensivi e della durata del processo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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