Offerta migliorativa indeterminata e illegittima attribuzione del punteggio (TAR Calabria n. 1549 del 02.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di co-progettazione indette ai sensi dell’art. 55, comma 3, del d.lgs. n. 117/2017, l’offerta di servizi migliorativi che non specifichi le modalità e i tempi di erogazione, il costo unitario di ciascuna prestazione e le concrete forme di compartecipazione è indeterminata e non può essere oggetto di valutazione. L’attribuzione del relativo punteggio è illegittima quando risulta determinante sull’esito della selezione. Il giudice amministrativo annulla gli atti e dispone il subentro del concorrente pretermesso nella posizione di soggetto selezionato.
Il Fatto
Il Comune di Catanzaro, in qualità di capofila dell’ambito territoriale sociale, ha indetto una procedura ai sensi dell’art. 55, comma 3, del d.lgs. n. 117/2017 per selezionare un ente del terzo settore da coinvolgere nella co-progettazione di un programma di assistenza sociale dedicato al sostegno delle capacità genitoriali e alla prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini. All’esito della valutazione, la cooperativa controinteressata ha conseguito un punteggio complessivo di 84,85, superiore a quello di 80,30 ottenuto dall’ente ricorrente.
L’ente del terzo settore ha impugnato la determinazione dirigenziale di individuazione del soggetto ammesso alla co-progettazione e i verbali di attribuzione dei punteggi, lamentando la valutazione del criterio relativo ai servizi migliorativi. Il ricorrente ha contestato la genericità dell’offerta e la sua duplicazione rispetto al criterio delle figure professionali. Il Tribunale ha dapprima sospeso gli atti per mantenere la res adhuc integra e ha poi trattenuto la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio concentra l’analisi sul criterio dei servizi migliorativi. La controinteressata aveva offerto prestazioni consulenziali rese “al bisogno” — neuropsichiatria infantile, pedagogia clinica, interventi educativi specialistici, counselling, mediazione culturale, linguistica e familiare, consulenza legale e orientamento al lavoro — indicando per ciascuna la figura professionale dedicata.
Il Tribunale ritiene il motivo fondato nella parte relativa alla genericità dell’offerta. L’esame della proposta rende evidente l’indeterminatezza dei servizi: non sono specificate le modalità di erogazione, giacché la concorrente si limita a indicare prestazioni “al bisogno” senza nulla aggiungere su tempi e modalità.
Né risulta indicato il costo delle singole prestazioni. La controinteressata ha sì individuato la quota complessiva dell’appalto destinata a finanziare i servizi migliorativi, ma ha omesso il costo unitario di ciascuna prestazione, impedendo di conoscere quante di esse potranno concretamente essere rese ai beneficiari. Parimenti non è chiarito come si esplichi materialmente la “compartecipazione” alla quale l’offerta fa riferimento.
All’indeterminatezza dell’offerta consegue la illegittimità dell’attribuzione del relativo punteggio e, quindi, dell’atto impugnato. Il Collegio sottolinea la decisività del punteggio di 8,70 assegnato per i servizi migliorativi sull’esito della selezione, che ha visto prevalere la controinteressata con 84,85 rispetto agli 80,30 del ricorrente.
Il ricorso è dunque accolto, con annullamento degli atti gravati e subentro dell’ente ricorrente nella posizione di soggetto del terzo settore selezionato. Le spese seguono la soccombenza rispetto al Comune resistente, liquidate in €2.000,00, mentre sono compensate tra ricorrente e controinteressata in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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