Ottemperanza al giudicato e onere probatorio dell’amministrazione inadempiente (TAR Sicilia n. 2749 del 02.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il creditore assolve l’onere probatorio con la produzione del titolo esecutivo passato in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a.; incombe invece sull’amministrazione debitrice la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligo, secondo l’art. 2697 c.c. La mera costituzione di forma, senza alcuna giustificazione dell’inadempimento, non integra tale prova e determina l’accoglimento del ricorso. L’obbligo di esecuzione si estende alle spese e ai diritti successivi al titolo, nei limiti delle attività necessarie al passaggio in giudicato e alla registrazione, ma non alle spese di precetto, imputabili alla libera scelta del creditore. Il commissario ad acta nominato in un dirigente dello stesso Ministero non ha diritto a compenso, rientrando l’attività nella retribuzione dirigenziale per applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 1255/2023, aveva accertato il diritto della ricorrente a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, per un valore complessivo di € 2.000,00.
La sentenza, notificata il 4 aprile 2023, era passata in giudicato. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva però adottato alcun atto esecutivo. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di dare esecuzione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inattività e la condanna alle spese. L’amministrazione si è costituita con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la ritualità della proposta: notificazione del titolo esecutivo, passaggio in giudicato della sentenza e superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Superata la fase di ammissibilità, il ricorso è stato dichiarato fondato.
Il nucleo argomentativo ruota attorno alla distribuzione dell’onere della prova. Il Tribunale applica il principio secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c. La ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo, ossia la decisione del giudice ordinario passata in giudicato, secondo la previsione dell’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a.
Su tale base, l’onere di dimostrare l’inefficacia di quei fatti incombeva sull’amministrazione. Quest’ultima, però, non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento. Ne discende l’affermazione della persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore.
Il Tribunale delimita poi l’oggetto dell’esecuzione. L’obbligo riguarda anche le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato e quelle di registrazione. Non sono invece dovute le spese di precetto, perché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza ex art. 112 c.p.a. è imputabile alla libera scelta del creditore.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina fin d’ora commissario ad acta un dirigente del medesimo Ministero, con facoltà di delega e termine di novanta giorni dalla scadenza assegnata all’amministrazione. Il commissario non ha diritto a compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Tribunale richiama l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, dettato per l’ottemperanza ai decreti ex legge Pinto ma applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme, come affermato da TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479 del 2025, TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 291 del 2025, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 2024 e TAR Sardegna, sez. II, n. 983 del 2023. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in dispositivo in ragione del carattere seriale della controversia, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.