Il giudicato sul nuovo ordine di demolizione prevale sull’acquisizione al patrimonio comunale (Cons. Stato n. 2314 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La volontaria cancellazione dall’albo del difensore costituito non determina l’interruzione del processo, non rientrando tra le ipotesi dell’art. 301 cod. proc. civ. ed essendo assimilabile alla revoca della procura o alla rinuncia ad essa. Nel processo amministrativo, la presentazione dell’istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 non rende inefficace la pregressa ordinanza di demolizione, ma ne sospende l’efficacia, che riacquista in caso di rigetto. Tuttavia, il giudicato formatosi sull’ordine procedurale imposto all’amministrazione vincola quest’ultima: ove sia stata affermata la necessità di un nuovo ordine di demolizione dopo il rigetto della sanatoria, l’adozione diretta del provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale si pone in contrasto con la cosa giudicata ed è illegittima.
Il Fatto
Nel 2008 il Comune ordina la demolizione di un manufatto realizzato con un ampliamento di trenta metri quadri rispetto al permesso di costruire. L’ordinanza viene impugnata davanti al TAR Lazio, sezione staccata di Latina. Nelle more viene presentata istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, definita negativamente.
Nel 2013 l’amministrazione adotta il provvedimento di acquisizione del bene al patrimonio comunale, impugnato con autonomo ricorso. Il primo giudizio si chiude con una sentenza del 2015 che dichiara inammissibile il gravame, affermando che il Comune avrebbe dovuto prima pronunciarsi sulla sanatoria e poi adottare un nuovo ordine di demolizione. Il secondo giudizio viene accolto nel 2023, sul rilievo del contrasto con quel giudicato. Il Comune appella.
La Motivazione della Corte
L’appellata eccepisce l’interruzione del processo, perché il difensore del Comune si è cancellato volontariamente dall’albo. Il Collegio non aderisce a tale tesi e richiama la sentenza della Corte di cassazione n. 12261 del 27 maggio 2009: la cancellazione volontaria non è equiparabile a morte, radiazione o sospensione del difensore, eventi indipendenti dalla volontà dell’interessato, ma va ricondotta alla revoca della procura o alla rinuncia, con tempestivo subentro di altro legale. L’eccezione è quindi superata.
Nel merito, il Consiglio di Stato riconosce che la giurisprudenza è consolidata nel senso che la istanza di sanatoria non rende inefficace l’ordine di demolizione, ma ne determina una mera sospensione dell’efficacia, destinata a cessare con il rigetto (richiamate CGARS n. 581 del 14 luglio 2025 e Cons. Stato n. 9148 del 23 ottobre 2023).
Tale orientamento non è però decisivo. La sentenza del TAR Lazio n. 92 del 2015, pur dissociandosi da quella lettura, è passata in giudicato e ha fissato la regula iuris del caso concreto: dopo il rigetto della sanatoria il Comune avrebbe dovuto adottare un nuovo ordine di demolizione.
Poiché quel nuovo ordine non è stato emanato e l’amministrazione ha proceduto direttamente all’acquisizione al patrimonio comunale, il provvedimento impugnato si pone in frontale contrasto con il giudicato. I primi due motivi di appello sono pertanto rigettati, con assorbimento delle ulteriori censure riproposte.
L’appello è dichiarato infondato e rigettato. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della questione esaminata.
Nota della Redazione
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