Offerta tecnica determinata dall’allegato A8 e sistema comprensivo di accessori (Cons. Stato n. 2791 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di offerta tecnica nelle gare pubbliche, il documento che ne determina il contenuto, anche quantitativo, è quello individuato dalla lex specialis con funzione autosufficiente: nel caso dell’allegato A8, l’onere di compilare tutti i campi previsti rende lo stesso necessario e sufficiente ai fini della completezza e determinatezza dell’offerta. La documentazione tecnica allegata (relazione e schede tecniche) è funzionale alla sola comprova delle caratteristiche descritte nell’allegato A7 e non è valorizzabile per determinare la quantità. Ove il capitolato definisca il prodotto offerto come “sistema” comprensivo di apparecchiatura e accessori, l’indicazione quantitativa dell’allegato A8 si riferisce ai sistemi nel loro complesso, singolarmente autonomi dal punto di vista funzionale, e non ai soli analizzatori. Ne consegue che la mancata elencazione analitica delle workstation non integra difformità dell’offerta né falsità della dichiarazione di conformità alle specifiche tecniche.

Il Fatto

La società appellante partecipava alla procedura aperta indetta da una società regionale per la sanità per la fornitura di sistemi destinati ai servizi immunotrasfusionali regionali, articolata in più lotti; la controversia riguarda il solo lotto relativo agli emoglobinometri completi di interfacciamento bidirezionale al sistema gestionale. All’esito della valutazione, l’aggiudicazione andava a un’altra concorrente, collocatasi in prima posizione in graduatoria. La seconda classificata impugnava dinanzi al TAR Campania la determinazione di aggiudicazione, non avendo ricevuto riscontro a un’istanza di autotutela, deducendo che l’offerta della prima graduata fosse carente delle componenti della workstation necessarie a soddisfare i requisiti minimi a pena di esclusione.

Il TAR respingeva il ricorso, ritenendo che le componenti asseritamente mancanti fossero incluse nella documentazione tecnica e che l’offerta, considerata nel suo complesso, risultasse completa. Avverso tale decisione la originaria ricorrente proponeva appello, resistito dalla controinteressata e dalla stazione appaltante. Nelle more, l’istanza cautelare era respinta in ragione dell’avvenuta sottoscrizione della convenzione-quadro e dell’interesse alla continuità della fornitura.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ricostruisce la funzione dei documenti di gara. Il documento che determina il contenuto, anche quantitativo, dell’offerta tecnica è individuato dal disciplinare nell’allegato A8, da compilarsi in tutti i campi previsti secondo lo schema predisposto dalla stazione appaltante. Da tale clausola il Collegio desume il carattere autosufficiente dell’allegato: la compilazione integrale, senza aggiunta di informazioni esulanti dallo schema, è necessaria e sufficiente ai fini della completezza e determinatezza dell’offerta.

La descrizione del prodotto contenuta nell’allegato A8 (“emoglobinometro completo di interfacciamento bidirezionale al sistema gestionale”) è letta come formula di sintesi della strumentazione, comprensiva degli accessori, necessaria a soddisfare le esigenze specificate nell’allegato B2 del capitolato tecnico. Applicando le definizioni di “sistema”, “apparecchiatura” e “accessorio” dettate dal capitolato, la Corte conclude che l’analizzatore concorre con la workstation alla composizione del sistema offerto.

Da qui la regola centrale: la quantità indicata nell’allegato A8 corrisponde al numero di sistemi offerti, comprensivi degli accessori necessari e ciascuno autonomamente idoneo alle esigenze diagnostiche del lotto. La documentazione tecnica allegata all’offerta, comprensiva di relazione e schede, non è valorizzabile ai fini della determinazione quantitativa, essendo funzionale alla sola comprova delle caratteristiche descritte nell’allegato A7.

Il Collegio esamina quindi i profili critici. L’integrazione dell’allegato A8 con una riga ulteriore, relativa agli aghi pungidito, corrisponde a un’autonoma voce dello schema ed è funzionale alla determinazione del materiale di consumo. La possibilità, indicata nella relazione tecnica, di collegare più analizzatori allo stesso computer costituisce una mera caratteristica tecnica attuabile in fase esecutiva, che non inficia l’obbligo di fornire sistemi autonomi nel numero indicato. La mancanza di indicazioni sulla workstation nell’allegato A7 non rileva, poiché lo stesso reca analiticamente, per ciascuna caratteristica minima, le pagine della relazione da cui la stessa è desumibile. Analogamente per l’allegato A9, la cui quotazione si riferisce all’emoglobinometro complessivamente considerato quale sistema.

Quanto al lettore di codici a barre, la doglianza è dichiarata estranea al thema decidendum, essendo formulata con semplice memoria e non menzionata nel ricorso introduttivo; nel merito, essa è comunque infondata, costituendo il lettore parte integrante dell’analizzatore. La menzione del solo emoglobinometro nel contratto stipulato attiene all’oggetto sintetico del lotto e non delimita in senso restrittivo la fornitura. All’infondatezza della censura sulla mancata offerta delle workstation consegue quella sulla carenza dei requisiti tecnici e sulla dedotta falsa dichiarazione. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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