Ricorso cumulativo inammissibile senza connessione tra distinte selezioni (TAR Sicilia n. 1322 del 23.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo impugnatorio il ricorso cumulativo costituisce un’eccezione alla regola che vuole il ricorso rivolto avverso un unico provvedimento, sicché i relativi presupposti vanno interpretati in senso restrittivo. Il cumulo oggettivo ai sensi dell’art. 32 cod. proc. amm. è ammissibile solo in presenza di una connessione oggettiva tra gli atti impugnati, ravvisabile in un collegamento procedimentale, in un rapporto di presupposizione giuridica o logica, ovvero in una connessione funzionale. È inammissibile l’impugnazione con un unico ricorso di atti relativi a procedimenti autonomi, non avvinti da alcun nesso, quando le domande non siano riconducibili al medesimo rapporto o a un’unica sequenza procedimentale. La connessione c.d. impropria, fondata sulla sola identità di questioni, è incompatibile con il giudizio impugnatorio al di fuori della giurisdizione esclusiva.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato, con un unico ricorso, gli atti di due distinte selezioni pubbliche per titoli e colloquio, bandite dall’Università per il conferimento di due assegni per la collaborazione ad attività di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza. Le due procedure erano state indette con decreti rettorali separati, si fondavano su finanziamenti diversi e si erano concluse con provvedimenti distinti, ciascuno dichiarativo di un diverso vincitore.
L’Ateneo e i controinteressati hanno eccepito l’irricevibilità, l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso. Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha chiesto il rigetto e, in subordine, la declaratoria della propria carenza di legittimazione passiva. Il ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto estromesso dal giudizio il Ministero, rilevando che nessuna domanda era stata proposta avverso il Dicastero. Ha quindi affrontato la questione centrale dell’ammissibilità del ricorso cumulativo.
Il Tribunale ha richiamato l’insegnamento secondo cui, in coerenza con il carattere soggettivo della giustizia amministrativa, il paradigma dell’art. 40 cod. proc. amm. prevede l’impugnazione di un unico provvedimento. Ricorso collettivo e ricorso cumulativo costituiscono eccezioni, con presupposti da interpretare restrittivamente, come affermato dal Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. n. 678 del 2024. Nel processo amministrativo rileva solo la connessione oggettiva, non quella meramente soggettiva.
La connessione oggettiva sussiste quando gli atti costituiscono manifestazioni collegate a un unico sviluppo dello stesso episodio di esercizio del potere pubblicistico, idoneo a far emergere un interesse soggettivo unitario. In tal senso il Collegio ha richiamato Cons. Stato, Ad. Plen. n. 5 del 2015 e Cons. Stato n. 6829 del 2024. Ha poi individuato tre ipotesi di connessione: procedimentale, per reiterazione provvedimentale e funzionale, richiamando Cons. Stato n. 2270 del 2021 e TAR Piemonte n. 243 del 2025. Ha escluso che la connessione impropria, ammessa solo nella giurisdizione esclusiva, possa operare nel giudizio impugnatorio.
Applicando tali principi, il Tribunale ha ritenuto insussistente qualsiasi nesso tra le due selezioni: bandi distinti, fondi distinti, commissioni almeno parzialmente diverse, oggetti di ricerca differenti, esiti separati con due controinteressati necessari. Il ricorso è pertanto inammissibile.
In via di ulteriore argomentazione, il Collegio ha osservato che il ricorso sarebbe comunque irricevibile per violazione del termine di trenta giorni di deposito previsto dall’art. 45, comma 2, cod. proc. amm., essendo stato notificato a un controinteressato in data 1 agosto 2024 e depositato solo il 15 ottobre 2024. La tesi della posticipata decorrenza del termine, legata alla successiva notifica all’altro controinteressato, si pone fuori dall’ordinamento e contrasta con il principio della ragionevole durata del processo. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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