Nessuna giurisdizione amministrativa su PVC, blocco piattaforma crediti e CNR (Cons. Stato n. 2790 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti che si inseriscono nell’attività materiale e procedimentale funzionale all’accertamento delle imposte o all’accertamento di un illecito penale restano estranei alla giurisdizione amministrativa. I processi verbali di constatazione della Guardia di Finanza sono atti endoprocedimentali e meramente istruttori, privi di autonoma idoneità lesiva, e trovano la loro unica impugnabilità nell’avviso di accertamento, riservato al giudice tributario ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992. La giurisdizione tributaria ha carattere pieno ed esclusivo e si estende alla legittimità di tutti gli atti del procedimento. L’eventuale lesione di diritti non tutelabile in quella sede è portata davanti al giudice ordinario, sicché non è configurabile alcun vuoto di tutela.
Il Fatto
Due società impugnavano davanti al TAR Puglia i processi verbali di constatazione emessi dai Nuclei della Guardia di Finanza di Bari e di Foggia nel dicembre 2025, in materia di crediti d’imposta per bonus edilizi “ordinari”. Con gli stessi motivi chiedevano l’annullamento dell’avviso di annullamento catastale in autotutela emesso dall’Ufficio del Territorio, della comunicazione di notizia di reato inviata alla Procura e del blocco amministrativo della piattaforma di cessione dei crediti del 2 dicembre 2021.
Il TAR adito, con sentenza breve, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando nel giudice tributario quello munito di giurisdizione. Le società proponevano appello, sostenendo che gli atti impugnati fossero espressione di potere amministrativo e produttrici di una lesione attuale, non altrimenti tutelabile, e prospettando in via subordinata una questione di legittimità costituzionale per supposto vuoto di tutela.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato conferma la declinatoria di giurisdizione, richiamando integralmente il decreto monocratico che aveva respinto l’istanza cautelare. Il riparto si fonda su un criterio consolidato: alla giurisdizione tributaria spetta il sindacato sull’atto di imposizione riconducibile alle ipotesi dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992; alla giurisdizione amministrativa spetta, ai sensi dell’art. 7, comma 1, cod. proc. amm., la cognizione in via principale degli atti regolamentari o amministrativi generali dell’amministrazione finanziaria in materia tributaria, secondo il richiamo a Cons. St. n. 3170 del 2023.
La Corte ribadisce che la giurisdizione tributaria, dopo la modifica dell’art. 2 d.lgs. n. 546/1992, ha carattere pieno ed esclusivo e si estende non solo all’impugnazione del provvedimento impositivo, ma anche alla legittimità di tutti gli atti del procedimento, compresi gli ordini di verifica: gli eventuali vizi vanno dedotti nel momento in cui si impugna l’atto che chiude l’iter di accertamento (Corte Cass. n. 6315 del 16/03/2009; Corte Cass. n. 11082 del 07/05/2010).
Applicando tali principi, i giudici rilevano che tutti gli atti impugnati si inseriscono nell’attività funzionale all’accertamento delle imposte o dell’illecito penale. Non si controverte di regolamenti o atti generali, sempre conoscibili dal giudice tributario in via incidentale ai fini della disapplicazione ai sensi dell’art. 7, comma 5, d.lgs. n. 546/1992, ma degli effetti di una complessa indagine riferita a specifici soggetti e a un ipotizzato sistema fraudolento di creazione di falsi crediti d’imposta, oggetto di Corte Cass. n. 42012 del 2022 in sede di sequestro.
Quanto ai PVC, la Corte condivide l’ulteriore rilievo del TAR: si tratta di atti endoprocedimentali e istruttori, privi di autonoma idoneità a incidere sulla sfera giuridica del contribuente, la cui unica impugnabilità è nell’avviso di accertamento. La stessa conclusione vale per il blocco della piattaforma, peraltro superato, almeno per alcune posizioni, dal provvedimento cautelare penale di sequestro, estraneo alla giurisdizione amministrativa. La censura sul punto è giudicata generica, perché non indica quali posizioni siano state coinvolte.
Nessuna lesione dei diritti resta priva di rimedio: ove non trovi tutela nel processo tributario, la pretesa può essere portata davanti al giudice ordinario. Il Collegio esclude così il prospettato vuoto di tutela e respinge l’appello, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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