Onere della prova sull’epoca di edificazione e dichiarazioni sostitutive di terzi (Cons. Stato n. 2792 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio sull’ordinanza di demolizione, il privato che deduca l’anteriorità dell’edificazione al 1° settembre 1967 assolve all’onere probatorio anche mediante dichiarazioni sostitutive di terzi e atti notarili, che il giudice non può dichiarare irrilevanti senza motivata verifica di credibilità. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese nel contesto del trasferimento di diritti reali non possono essere considerate tamquam non esset dall’amministrazione, che deve provare in modo circostanziato la loro non veridicità. Qualora nemmeno la verificazione disposta in giudizio consenta di accertare con certezza la data di costruzione, non è ragionevolmente esigibile che il proprietario subisca le conseguenze negative della mancata dimostrazione, potendosi ricorrere alla prova per presunzioni. È onere del Comune dimostrare che il manufatto, al momento della realizzazione, ricadeva nel perimetro del centro abitato, non essendo sufficiente la mera presenza di costruzioni.
Il Fatto
La proprietaria di un immobile in agro di Porto Cesareo, composto da abitazione e garage, ha impugnato l’ordinanza di demolizione n. 4 del 25.01.2022, con cui il Comune ha contestato ampliamenti privi di titolo edilizio, individuati dal raffronto tra la planimetria catastale del 1953 e quella del 2018. La ricorrente ha sostenuto che l’attuale consistenza risaliva a lavori eseguiti prima del 1° settembre 1967, comprovati da dichiarazioni di terzi, atti notarili e documentazione fotografica.
Il TAR Puglia, Sez. Lecce, ha respinto il ricorso, ritenendo irrilevante l’allegazione dell’epoca di edificazione in difetto di prova della collocazione esterna al centro abitato e prive di valenza probatoria le dichiarazioni di scienza. La proprietaria ha proposto appello, censurando l’inadeguatezza dell’istruttoria e la valutazione delle prove.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama i principi affermati dalla Sezione con la decisione n. 10902 del 13/12/2022, ricostruendo il regime delle opere edilizie anteriori alla legge n. 765/1967. L’art. 31 della legge n. 1150/1942 imponeva la licenza edilizia solo all’interno dei centri abitati, mentre l’obbligo generalizzato è stato introdotto dall’art. 10 della legge n. 765/1967. Quanto al riparto dell’onere probatorio, la deduzione di concreti elementi di riscontro da parte del privato trasferisce l’onere della prova contraria in capo all’amministrazione.
La Corte ritiene che il primo giudice abbia errato nel giudicare irrilevanti le dichiarazioni prodotte. Il confronto tra le stesse ne consente l’apprezzamento di credibilità: quella del dipendente della ditta esecutrice colloca il completamento al rustico entro il 1965, quella delle vicine conferma la consistenza dell’edificio nella seconda metà degli anni Sessanta. L’assenza di rapporti di contiguità, la congruenza intrinseca e la convergenza con gli esiti della verificazione restituiscono un quadro di forte verosimiglianza.
Assume rilievo decisivo la dichiarazione sostitutiva prevista dall’art. 40 della legge n. 47/1985, richiamata nella motivazione: se il legislatore la considera necessaria e sufficiente per la circolazione degli immobili, non può l’amministrazione contestarla senza provarne in modo circostanziato la non veridicità. Nel caso concreto le dichiarazioni hanno costituito un consistente principio di prova, legittimando l’esercizio dei poteri istruttori e la verificazione.
Il verificatore ha confermato, con buona probabilità, che la costruzione, esclusi i portici, è stata realizzata in due fasi anteriori al 1977 e che l’ampliamento del soggiorno risale a prima del 1970. La Corte giudica attendibile la verificazione, superabile solo per manifesta erroneità, e non ravvisa elementi che ne inficino le conclusioni. Poiché nemmeno la verificazione consente un accertamento incontrovertibile, richiamando la decisione n. 418 del 20/01/2026 e la n. 1211 del 16/02/2026, il Collegio accede alla prova per presunzioni e dà per accertata l’edificazione anteriore al 1967, salvo il piccolo vano pertinenziale costruito dopo il 2018.
Quanto al regime urbanistico, il verificatore non ha riscontrato alcuna perimetrazione del centro abitato anteriore al 1967: solo nel 1974, con il primo piano regolatore del Comune di Nardò, fu redatta una delimitazione. Non può desumersi retrospettivamente l’inclusione nell’agglomerato da elementi indiziari, gravando sul Comune l’onere di provarla. Inoltre, il regolamento edilizio del 1947 non acquisì efficacia per difetto del necessario decreto ministeriale di approvazione richiesto dall’art. 36 della legge n. 1150/1942. Gli atti impugnati sono quindi annullati nella parte riferita all’edificio principale, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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