Custodia delle credenziali Entratel e revoca delle abilitazioni (TAR Abruzzo n. 288 del 11.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’abilitazione al servizio telematico Entratel e quella a trasmettere le dichiarazioni fiscali sono strettamente personali e comportano precisi obblighi di custodia e segretezza delle chiavi di accesso. La cessione a terzi delle credenziali, anche senza condotta attiva nell’invio delle dichiarazioni infedeli, integra una grave irregolarità ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.P.R. n. 322/1998 e giustifica la revoca dell’abilitazione. Essa è idonea a fondare anche la sospensione dall’elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità, perché il professionista che renda accessibili le credenziali può prevedere con l’ordinaria diligenza l’apposizione del proprio visto sulle dichiarazioni trasmesse da altri.

Il Fatto

Il ricorrente, dottore commercialista abilitato all’uso del servizio Entratel, impugna il provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate lo ha cancellato per tre anni dall’elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità, lo ha sospeso dall’attività di assistenza fiscale e ha revocato l’abilitazione al servizio telematico Entratel e alla trasmissione delle dichiarazioni. Impugna anche il PVC presupposto e la nota di rigetto della richiesta di riesame.

L’addebito trae origine da un verbale di contestazione dal quale risulta che le credenziali rilasciate al ricorrente per l’accesso a Entratel sono state utilizzate da una società per trasmettere dichiarazioni recanti crediti tributari inesistenti. Il ricorrente deduce eccesso di potere, difetto di istruttoria e travisamento, sostenendo l’interruzione dei rapporti professionali con la società e l’assenza di una sua condotta attiva. L’Agenzia resiste. All’udienza pubblica del 14 maggio 2025 il ricorso passa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal quadro normativo. Il d.m. 31.7.1998 prescrive che l’utente, in sede di richiesta di abilitazione, controfirmi l’attestazione contenente l’impegno ad assicurare il corretto svolgimento del servizio. L’allegato tecnico impone la custodia della chiave privata, da proteggere adeguatamente da uso indebito. Il regime così delineato dimostra che l’abilitazione è strettamente personale e agibile solo dal titolare o sotto il suo diretto controllo.

Il ricorrente ammette di aver indicato la propria utenza e la propria password alla società, che ne ha fatto uso per presentare richieste di crediti IVA inesistenti, e di aver solo in seguito cambiato il PIN. Il provvedimento evidenzia che il professionista, mettendo a disposizione di terzi le chiavi personali di accesso, ha concorso alla realizzazione di un’ingente frode mediante la trasmissione di dichiarazioni recanti visto di conformità a fronte di crediti tributari inesistenti.

Il capo di motivazione resiste alle censure. Non rileva l’assenza di una condotta attiva nell’invio: ciò che sostiene le misure interdittive non è l’aver tenuto condotte fiscali illegittime, ma la violazione dell’obbligo di custodia e segretezza delle chiavi di accesso, che ne ha permesso la consumazione. Accertata la condotta attiva di violazione, il provvedimento ne dimostra la gravità sul piano oggettivo elencando le operazioni fraudolente derivate e si giustifica ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.P.R. n. 322/1998, che commina la revoca dell’abilitazione in presenza di gravi o ripetute irregolarità. L’obbligo di custodia è direttamente funzionale al corretto svolgimento dell’attività di trasmissione, e la sua violazione costituisce certamente una grave irregolarità.

Il Collegio aggiunge che, anche aderendo alla tesi del ricorrente, il provvedimento resterebbe validamente sostenuto dall’addebito, non contestato, di avere permesso ad altri l’uso delle credenziali di accesso, che avrebbe dovuto proteggere da uso indebito.

Le stesse considerazioni valgono per la sospensione dall’elenco dei soggetti abilitati al visto di conformità. Il ricorrente, nel momento in cui ha messo a disposizione le credenziali, era consapevole che le dichiarazioni espositive di crediti verso l’erario devono essere vistate e poteva prevedere con l’ordinaria diligenza l’apposizione del proprio codice fiscale. La sanzione è la ragionevole conseguenza del venir meno dell’affidabilità del professionista. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese in favore della parte resistente, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *