Offerta tecnica incompleta sui bagnini e integrazione postuma inammissibile (TAR Liguria n. 797 del 23.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La lex specialis di gara va interpretata secondo i canoni di imparzialità, trasparenza e buona fede, privilegiando l’esegesi letterale e senza interpolazioni che conducano a significati inespressi. Il progetto tecnico deve pertanto rispettare gli obblighi di salvataggio imposti dal capitolato e dalle ordinanze dell’Autorità marittima, non essendo estranea all’offerta l’organizzazione del servizio di assistenza ai bagnanti. L’aggiudicatario che indichi un numero di assistenti inferiore a quello prescritto per il fronte mare non può sanare il deficit offrendo, solo in corso di causa, l’impiego diretto del titolare dell’impresa: si tratta di inammissibile integrazione dell’offerta tecnica. Parimenti irrilevante è la sopravvenuta riduzione dell’arenile che consenta un’unica postazione, perché la valutazione della commissione deve fondarsi sugli atti di gara e non su una fortuita evenienza fattuale non portata a conoscenza di tutti i concorrenti.
Il Fatto
La società ricorrente, seconda classificata con un punteggio tecnico inferiore a quello dell’aggiudicataria, impugna la determinazione con cui il Comune ha aggiudicato il lotto n. 8 della procedura per l’affidamento del servizio di organizzazione e gestione delle spiagge libere attrezzate, indetta ai sensi dell’art. 45-bis cod. nav..
Il ricorso censura i punteggi assegnati sui criteri da “A” a “E”, contestando la maggiore valutazione riconosciuta all’offerta vincitrice sul piano progettuale, sull’organico di salvataggio, sulla formazione del personale e sul piano economico finanziario. In sede cautelare il Tribunale sospende l’efficacia dell’aggiudicazione e l’esecuzione del contratto; il Consiglio di Stato respinge poi l’istanza, privilegiando la continuità della gestione per la stagione balneare in corso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i primi tre motivi e li ritiene fondati e assorbenti. Il nodo è il servizio di salvataggio. L’art. 7 del capitolato speciale impone all’affidatario di rispettare l’ordinanza di sicurezza balneare e di garantire la sorveglianza continuativa con personale munito di brevetto. L’ordinanza n. 34 del 29.4.2024 dell’Ufficio circondariale marittimo prescrive un assistente ogni 80 metri di fronte mare o frazione e almeno una postazione per ciascun tratto. Poiché il capitolato indica un fronte di 97,44 ml. e l’apertura è prevista per dieci ore giornaliere, i concorrenti dovevano assicurare due assistenti compresenti, con altrettante postazioni.
L’offerta vincitrice prevede invece tre bagnini con contratti di 38 ore settimanali, destinati ad alternarsi su un unico trespolo. La commissione avrebbe dovuto quanto meno attribuire un giudizio insufficiente ai sub-criteri “A.1” e “D.1”, per i quali ha invece assegnato all’aggiudicataria gli stessi punteggi della ricorrente: equiparazione manifestamente irragionevole, posto che l’altra concorrente ha proposto cinque guardiaspiaggia su due postazioni.
Non convincono le difese fondate sulla pretesa estraneità delle postazioni all’offerta tecnica e sulla possibilità di aggiungere il titolare all’organico. La giurisprudenza amministrativa richiamata impone una lettura letterale della disciplina di gara, coerente con il principio di buon andamento. La P.A. non può poi sanare un’offerta deficitaria grazie a una sopravvenienza fattuale, la riduzione dell’arenile a 68 ml., non segnalata a tutti i concorrenti e in contrasto con le indicazioni del capitolato: l’autorizzazione in deroga rilasciata dall’Autorità marittima è perciò ininfluente sul giudizio di legittimità.
Quanto al contributo del titolare, il guardiaspiaggia è figura professionale dedicata in via esclusiva alla vigilanza, come chiarisce l’art. 10 dell’ordinanza n. 34/2024. L’assunzione diretta delle mansioni di salvataggio da parte del gestore è ipotesi eccezionale, da contemplare in modo chiaro nell’offerta: il progetto dell’aggiudicataria menziona solo i tre bagnini e conferma il ruolo di direzione del titolare. L’indicazione postuma costituisce inammissibile integrazione dell’offerta tecnica.
Il progetto è inoltre inattuabile quanto al kitesurf, mancando un corridoio di lancio con le misure minime fissate dall’ordinanza n. 108 del 16.12.2023. Analogamente incongrua è l’attribuzione dei punteggi sui sub-criteri “B4” e “B5”: la posizione dei concorrenti sull’uso del defibrillatore semiautomatico era sostanzialmente equivalente, e l’iscrizione al portale turistico comunale è libera e gratuita. Il ricorso è accolto, con annullamento dell’aggiudicazione e declaratoria di inefficacia ex tunc del contratto, per i vizi riscontrati e per la violazione del termine di stand still.
Nota della Redazione
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