Obbligo di territorialità del servizio NCC e revoca dell’autorizzazione comunale (TAR Puglia n. 437 del 26.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il servizio di noleggio con conducente resta soggetto al vincolo di territorialità, che impone lo svolgimento dell’attività in favore dell’utenza del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione o, al più, dell’ambito provinciale. La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 4, legge n. 21/1992 nella parte relativa all’obbligo di rientro in rimessa al termine di ogni singolo servizio non elimina il collegamento stabile del vettore con il territorio comunale di riferimento. Integra quindi sospensione ingiustificata del servizio, ai fini della revoca dell’autorizzazione, la prestazione resa in via prevalente ed esclusiva fuori dal territorio comunale e provinciale, per un arco temporale superiore a trenta giorni nell’anno. La revoca comunale non è esclusa dalle sanzioni sull’iscrizione al ruolo previste dall’art. 11-bis legge n. 21/1992, che operano su un piano distinto e non assorbono il potere dell’ente locale.

Il Fatto

Il titolare di un’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, rilasciata da un Comune pugliese nel 2015 e riferita a un veicolo con rimessa nel territorio comunale, impugnava la determinazione con cui l’ente locale aveva disposto la revoca dell’autorizzazione e irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 150 euro. Il provvedimento muoveva da due contestazioni: aver sospeso il servizio sul territorio comunale per più di trenta giorni consecutivi nell’anno 2021, per averlo svolto in favore di un committente operante fuori regione, e non aver stazionato il mezzo nella rimessa dichiarata.

Il ricorrente sosteneva che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 26 marzo 2020, il servizio potesse essere prestato anche fuori dal territorio di riferimento, per periodi definiti e a favore di utenza specifica, e di aver comunque operato in loco nei giorni 3 e 4 dicembre 2021. Il Tribunale respingeva la domanda cautelare e, all’esito dell’udienza pubblica, rigettava il ricorso nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo a partire dall’art. 3 legge n. 21/1992, che impone lo stazionamento dei mezzi nelle rimesse e colloca sede operativa e almeno una rimessa nel territorio del Comune autorizzante, e dall’art. 11, comma 4, legge n. 21/1992. La Corte costituzionale n. 56/2020 ha caducato il solo obbligo di iniziare e terminare ogni singolo servizio presso la rimessa, con ritorno alla stessa, ritenendolo sproporzionato, ma ha confermato che il territorio provinciale costituisce la dimensione organizzativa del servizio e che lo stesso mira a soddisfare in via complementare le esigenze delle singole comunità.

Da qui il Tribunale ricava la persistenza del vincolo di territorialità: il vettore non può operare stabilmente fuori dall’ambito provinciale, perché finirebbe per soddisfare utenza indifferenziata. La revoca è quindi legittima quando il servizio risulti svolto in via prevalente altrove e ingiustificatamente sospeso nel Comune per oltre trenta giorni.

Sul piano probatorio il Collegio esclude valore alla fattura prodotta in sede procedimentale, priva degli elementi essenziali e riferibile anche a un diverso titolare di autorizzazione, e ritiene inutilizzabili i fogli di servizio depositati solo in giudizio: mancano vidimazione, timbro e luogo di inizio, e uno di essi si riferisce a un mezzo associato ad altra licenza. Le relazioni della Polizia locale, assistite da fede privilegiata ex art. 2700 c.c. e non contestate con querela di falso, confermano che il veicolo non stazionava nella rimessa né circolava nel territorio comunale.

Il Tribunale esclude inoltre che l’art. 11-bis legge n. 21/1992 assorba il potere comunale di revoca, collocandosi le sanzioni sul ruolo camerale su un piano diverso e non esclusivo, e ritiene la comunicazione di avvio del procedimento adeguatamente circostanziata, con garanzie partecipative rispettate. Respinta anche la domanda risarcitoria, per difetto del fatto illecito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2700 c.c.

Tutte le 353 sentenze sull'art. 2700 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *