Offerta tecnica difforme dal rapporto educatori-bambini e soccorso istruttorio (Cons. Stato n. 4070 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rispetto del rapporto numerico tra educatori e bambini, richiamato dalla lex specialis di gara e dalla normativa provinciale, costituisce prescrizione minima inderogabile della prestazione e vincola il concorrente già in sede di offerta. L’offerta tecnica che preveda gruppi composti in difformità da tale parametro è difforme e ne giustifica l’esclusione, non rilevando le generiche dichiarazioni d’intenti di rispetto della normativa, ove contraddette dalla concreta organizzazione proposta. Il soccorso istruttorio di cui all’art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36 del 2023 non è esperibile quando il chiarimento richiesto si risolva in una modifica dell’offerta. È legittimo il provvedimento di esclusione che recepisca le valutazioni della commissione tecnica, fatte proprie dal seggio di gara.

Il Fatto

La controversia riguarda l’esclusione di un’associazione dalla gara indetta dalla Provincia Autonoma di Trento per l’affidamento triennale del servizio di asilo nido sovracomunale, con un numero massimo di 54 bambini. L’esclusione era motivata dal mancato rispetto delle specifiche tecniche e della normativa provinciale sul rapporto educatore-bambini in relazione alla fascia di età.

La concorrente deduceva che la propria relazione tecnica conteneva l’impegno al rispetto del rapporto numerico e che il soccorso istruttorio le avrebbe consentito di chiarire il contenuto dell’offerta senza alterarlo. Il giudice di primo grado respingeva il ricorso, ritenendo il rapporto numerico un requisito minimo di partecipazione e l’offerta difforme per la fascia dei bambini “medi”. Proponeva appello la concorrente esclusa.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dall’art. 1.6 del Capitolato speciale, secondo cui tutte le disposizioni del capitolato costituiscono prescrizioni minime inderogabili in sede di offerta. Il rispetto del rapporto numerico tra bambini ed educatori è richiamato sia indirettamente, tramite il rinvio alla l.p. n. 4 del 2002 e alla DGP n. 1891 del 2003, sia direttamente dall’art. 43, comma 7, del Capitolato, che impone una unità educativa ogni sei bambini sotto i 18 mesi e una ogni nove bambini sopra i 18 mesi.

La questione centrale concerne la difformità dell’offerta. Dal par. 2.1 della relazione tecnica emerge che l’appellante prevedeva due gruppi di nove bambini “medi”, ciascuno affidato a una sola educatrice, con fasce d’età indicate in “13-24 mesi”. Poiché tali bambini avevano età anche inferiore ai 18 mesi, il rapporto offerto violava la prescrizione che consente il rapporto di uno a nove solo per bambini di età superiore ai 18 mesi. Il Collegio richiama, su fattispecie in parte similare, Cons. Stato, V, 30 maggio 2025, n. 4714.

La Corte ritiene irrilevanti le generiche dichiarazioni d’intenti contenute nell’incipit dell’offerta circa il rispetto della numerosità: esse risultano contraddette dalla concreta organizzazione dei gruppi. L’oggetto dell’indagine è il contenuto in sé dell’offerta, da confrontare con le prescrizioni della lex specialis. Al contrario, è ipotetica la deduzione dell’appellante secondo cui i gruppi sarebbero stati composti da soli bambini sopra i 18 mesi, non essendo chiarita la collocazione dei bambini tra i 13 e i 18 mesi.

Quanto al soccorso istruttorio, il Collegio conferma l’esclusione della sua esperibilità: non un semplice chiarimento sarebbe occorso, bensì una vera e propria modifica dell’offerta. Sul punto richiama Cons. Stato, III, 30 ottobre 2025, n. 8436 e 3 aprile 2025, n. 2890. Infine, è legittimo il recepimento delle valutazioni della commissione tecnica da parte del seggio di gara, che le ha fatte proprie. L’appello è quindi respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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