Project financing e concessioni demaniali: la seconda fase segue il rito appalti (Cons. Stato n. 4071 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La seconda fase del project financing, indetta mediante procedura aperta ex art. 71 d.lgs. n. 36 del 2023, è procedura di affidamento disciplinata dal codice dei contratti pubblici e rientra pertanto nell’ambito dell’art. 120, comma 1, cod. proc. amm., con conseguente applicazione del rito speciale e del termine di impugnazione di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione del bando. La circostanza che l’affidamento comprenda anche l’occupazione di un bene demaniale marittimo non muta la natura della procedura, quale risulta dagli atti indittivi, ma attiene semmai al piano della legittimità degli atti e non a quello della loro qualificazione. La rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm. ha natura eccezionale e non opera quando il bando e il disciplinare rechino univoco richiamo alla disciplina applicabile, né quando l’impedimento derivi da fatti dipendenti dalla volontà del soggetto interessato, quale la tardiva registrazione dell’associazione ricorrente.
Il Fatto
Un’associazione con scopo di tutela del territorio ligure e del porto turistico, insieme a un socio fondatore titolare di posto barca, impugnava dinanzi al TAR Liguria il bando, il disciplinare e gli altri atti della gara per l’affidamento in concessione, mediante project financing ex art. 193 d.lgs. n. 36 del 2023, della gestione del porto turistico con realizzazione di opere di riqualificazione. I ricorrenti deducevano l’incertezza dell’oggetto per difformità tra la situazione rappresentata negli allegati al progetto del promotore e quella reale, la contrarietà al piano di bacino, la violazione dell’art. 193, comma 10, d.lgs. n. 36 del 2023, l’incompatibilità della finanza di progetto con il diritto euro-unitario, l’omessa indicazione dei criteri ambientali minimi, lo sbilanciamento della competizione in favore del promotore e l’illegittima previsione dell’accollo dei debiti del Comune verso il concessionario uscente.
Il TAR dichiarava il ricorso irricevibile per tardività rispetto al termine di trenta giorni ex art. 120 cod. proc. amm., ritenendo la seconda fase del project financing una vera gara per la scelta del contraente. Escludeva inoltre la rimessione in termini e, nel merito, dubitava della legittimazione dell’associazione, composta da sette soci fondatori, e respingeva le censure. La sentenza veniva appellata con dodici motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto il motivo sulla nullità della sentenza breve ex art. 60 cod. proc. amm. La causa risultava classificata nel rito appalti, come confermato dal decreto cautelare monocratico, e il ricorso di primo grado stesso dava conto dell’oggetto dell’impugnazione. Il termine di dieci giorni, dimezzato ex art. 119, comma 2, richiamato dall’art. 120, comma 8, cod. proc. amm., era pertanto rispettato, essendo il ricorso notificato il 20 ottobre 2025 e la causa trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 7 novembre 2025. Il rituale avviso della possibile adozione di sentenza semplificata equivale a «sentite sul punto le parti costituite»; la mancata costituzione di una controinteressata, regolarmente notificata, non integra incompletezza del contraddittorio, e l’appellante non può invocarne le ragioni ex art. 157, comma 2, cod. proc. civ.
Sul secondo motivo, la Corte ricostruisce la natura della procedura dagli atti indittivi: il bando richiama la direttiva 2014/23/UE e la classificazione dei servizi di gestione di porti, il disciplinare indica la procedura aperta ex art. 71 d.lgs. n. 36 del 2023, aggiudicata ai sensi dell’art. 193, comma 3, del medesimo codice. L’intera sequenza — proposta del promotore, dichiarazione di pubblico interesse, approvazione del progetto di fattibilità, inserimento nella programmazione, verificazione e validazione ex art. 42 d.lgs. n. 36 del 2023 — è strutturata secondo lo schema della finanza di progetto.
Ne deriva che si è in presenza di una procedura disciplinata dal codice dei contratti pubblici agli effetti dell’art. 120, comma 1, cod. proc. amm. e che il richiamo alla demanialità del bene attiene alla legittimità e non alla natura della procedura: l’oggetto dell’affidamento comprende comunque la progettazione e l’esecuzione delle opere di riqualificazione, con un perimetro più ampio della sola occupazione demaniale. Il Collegio richiama il proprio indirizzo secondo cui solo la prima fase del project, di scelta del promotore, resta al rito ordinario, e richiama le decisioni sul precedente contenzioso in cui il modello era stato pacificamente adottato.
Quanto alla rimessione in termini, la Corte ribadisce la natura eccezionale dell’istituto: il bando e il disciplinare erano chiari nell’assoggettare la procedura al rito speciale, mentre i tempi di costituzione e registrazione dell’associazione dipendono dalla volontà degli interessati e non possono consentire di rimettere in discussione atti divenuti inoppugnabili. Il rigetto dei primi motivi comporta l’improcedibilità di tutte le censure di merito, comprese quelle sulla compatibilità euro-unitaria, e l’assorbimento delle eccezioni preliminari; il dodicesimo motivo sulla condanna alle spese è respinto per la corretta applicazione dell’art. 91, comma 1, cod. proc. civ. L’appello è quindi respinto, con condanna degli appellanti alla rifusione delle spese.
Nota della Redazione
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