Revoca del nulla osta senza asseverazione e divieto di motivazione postuma (TAR Toscana n. 1200 del 25.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al lavoro subordinato fondata sulla asserita carenza del modello di asseverazione è illegittima quando l’amministrazione si limiti a produrre un documento diverso da quello del ricorrente senza contestarne specificamente la veridicità. In virtù del principio di non contestazione di cui all’art. 64, comma 2, c.p.a., i fatti non specificamente contestati dalla parte resistente si assumono acquisiti al giudizio. Il difetto del requisito soggettivo del professionista asseveratore,addotto solo nelle memorie difensive e assente nel provvedimento e nella comunicazione di avvio, costituisce motivazione postuma e non è scrutinabile in giudizio.
Il Fatto
Un’impresa, in veste di datore di lavoro, presenta istanza per il rilascio di nulla osta in favore di più cittadini extracomunitari ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.L. n. 73/2022. Il 10.07.2024 lo Sportello Unico per l’immigrazione rilascia i titoli. Il 24.07.2024, previa comunicazione di avvio del procedimento, la Prefettura revoca i nulla osta rilevando che il modello di asseverazione è carente delle indicazioni relative alla matricola INPS, al codice INAIL, alla voce di lavorazione INAIL e della data di sottoscrizione.
L’interessato impugna i sei decreti con ricorso notificato il 25.10.2024, deducendo un unico motivo di eccesso di potere per errore di valutazione, e deduce la completezza dell’asseverazione. Il Ministero dell’Interno si costituisce e produce documentazione. Il Tribunale accoglie l’istanza cautelare e, all’udienza del 18 giugno 2025, trattiene la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondata la doglianza. Il ricorrente deposita un modello di asseverazione in cui risulta indicata la matricola INPS, è espressamente evidenziata la non iscrizione all’INAIL e risulta la data. L’amministrazione produce in giudizio un modello privo di tali indicazioni, senza però contestare la veridicità del documento del ricorrente.
Su questo punto il Tribunale richiama il principio di non contestazione: ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a., gli elementi fattuali non specificamente contestati si assumono acquisiti. Il Collegio richiama la propria precedente pronuncia (TAR Toscana, Sez. II, n. 1340 del 22.11.2024) e la giurisprudenza amministrativa (TAR Campania Napoli, Sez. VI, n. 2515 del 25.03.2025). La mera produzione di un documento diverso non vale come contestazione, perché l’amministrazione non prende posizione sulle allegazioni avversarie.
Quanto al rilievo, svolto nelle relazioni difensive, secondo cui l’asseverazione sarebbe stata sottoscritta da un professionista non abilitato per omessa comunicazione ex art. 1 L. n. 12/1979, il Tribunale osserva che tale circostanza non ha formato oggetto di contraddittorio procedimentale e integra una motivazione postuma. La giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. V, n. 7856 del 30.09.2024; Cons. Stato, Sez. VI, n. 8500 del 23.10.2024; Cons. Stato, Sez. VII, n. 5069 del 06.06.2024) esclude l’integrazione postuma della motivazione tramite atti processuali.
Il riferimento al difetto del requisito soggettivo è del tutto assente sia nei provvedimenti impugnati sia nelle comunicazioni di avvio, e rende l’argomentazione non scrutinabile. I provvedimenti non risultano quindi correttamente motivati, salva la facoltà dell’amministrazione di riesercitare i propri poteri in autotutela o mediante riattivazione procedimentale. Il ricorso è accolto e gli atti impugnati sono annullati, con compensazione delle spese in ragione della novità delle questioni.
Nota della Redazione
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