Sospensione cautelare del magistrato caducata e diritto alla restituzione degli stipendi (Cons. Stato n. 4069 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La restituzione degli stipendi non percepiti durante la sospensione cautelare facoltativa del magistrato non è subordinata alla definizione in senso favorevole del procedimento disciplinare quando la misura cautelare sia stata revocata in sede di legittimità per difetto originario dei presupposti. In tal caso viene meno ab origine il titolo della sospensione e l’amministrazione non può opporre il meccanismo degli artt. 21 e 22 del d.lgs. n. 109/2006, che presuppone una misura validamente ed efficacemente adottata. Il diritto alla restituzione in integrum sorge per effetto della caducazione del provvedimento cautelare, restando estranea la fase di merito del giudizio disciplinare.
Il Fatto
Il Ministero della giustizia ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso dell’appellata, magistrato, avverso il decreto di rigetto dell’istanza di corresponsione delle competenze relative al periodo di sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio.
La sospensione era stata disposta dalla sezione disciplinare del Csm in relazione a un procedimento penale poi archiviato per insussistenza del fatto. Le Sezioni Unite, in due successivi interventi, avevano annullato la prima ordinanza con rinvio e, quindi, revocato la seconda misura, rilevando che essa si fondava su un’ipotesi di reato del tutto diversa da quella originaria. Il Ministero aveva respinto l’istanza di restituzione sull’assunto che il procedimento disciplinare fosse ancora pendente e che gli artt. 21 e 22 del d.lgs. n. 109/2006 richiedessero una pronuncia favorevole nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente precisato di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità dell’appello, essendo lo stesso infondato nel merito. Il nucleo della controversia riguarda il rapporto tra caducazione della misura cautelare e diritto agli arretrati stipendiali.
Il Ministero ha sostenuto che la restituzione in integrum presuppone il compimento del giudizio di responsabilità disciplinare, perché solo allora sarebbe valutabile l’eccedenza del sacrificio retributivo rispetto alla sanzione irrogata. Secondo l’amministrazione, il coordinamento tra gli artt. 21 e 22 del d.lgs. n. 109/2006 richiederebbe il concorso di due condizioni: proscioglimento nel processo penale e pronuncia di non luogo a procedere in sede disciplinare.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto diverso il perimetro applicativo della disciplina. Dagli atti emerge che la prima ordinanza cautelare è stata annullata per difetto di motivazione, con rinvio alla sezione disciplinare, e che la seconda è stata cassata per violazione delle garanzie difensive, perché adottata su fatti nuovi e su un’ipotesi di reato estranea all’incolpazione originaria. Le Sezioni Unite, decidendo nel merito, avevano revocato la misura.
Ne deriva che una misura cautelare valida ed efficace non è mai sussistita nella vicenda. Il richiamo dell’amministrazione a una precedente pronuncia di questo Consiglio è stato giudicato non pertinente, perché in quel caso la misura era rimasta efficace per tutta la pendenza del procedimento disciplinare.
Il Collegio ha inoltre superato l’affermazione del TAR secondo cui una diversa regolazione sarebbe derivata dalla definizione del merito disciplinare. Il procedimento in questione si è concluso con sentenza delle Sezioni Unite che ha rilevato l’estinzione del procedimento disciplinare per cessazione del magistrato dall’ordine giudiziario. L’appello è stato quindi respinto, con conferma della sentenza impugnata e compensazione delle spese in ragione della novità delle questioni.
Nota della Redazione
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