Ottemperanza e astreinte nel giudizio amministrativo (TAR Sicilia n. 1346 del 24.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza del giudice amministrativo non osta all’ammissibilità del giudizio di ottemperanza, ove non sia intervenuta la sospensione dell’efficacia del decisum di primo grado. La sentenza esecutiva costituisce titolo ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. b), cod. proc. amm. e l’amministrazione è tenuta a dare esecuzione al comando giudiziale nei termini ivi fissati. La domanda di risarcimento del danno da inottemperanza non può essere liquidata nei mancati ricavi, ma richiede la prova dell’utile effettivamente conseguibile, al netto dei costi di gestione, con onere a carico del danneggiato. Le misure di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. possono essere subordinate a condizione sospensiva e determinate con stima equitativa, senza che tale criterio supplisca alla carenza di prova del danno.

Il Fatto

Con sentenza del TAR Sicilia – Catania il ricorrente otteneva l’annullamento degli atti di affidamento di un servizio comunale, l’inefficacia del contratto stipulato con altra cooperativa e il proprio subentro nell’affidamento, oltre alla condanna alle spese. La comunicazione della decisione avveniva il 30.12.2024, con termine di cinque giorni per l’esecuzione.

La cooperativa controinteressata proponeva appello al CGARS, che fissava la camera di consiglio oltre i termini dilatori e, con ordinanza del 25.02.2025, respingeva la richiesta di sospensione dell’efficacia per difetto del periculum in mora. Il Comune restava inerte anche dopo la diffida del ricorrente. Questi agiva quindi per l’ottemperanza e per il risarcimento del danno da ritardo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il rapporto tra appello e ottemperanza. La pendenza dell’impugnazione non condiziona la proponibilità dell’azione, perché la sentenza di primo grado conserva la propria efficacia esecutiva finché non intervenga un provvedimento di sospensione. Nel caso concreto l’ordinanza del CGARS ha escluso il periculum in mora, confermando l’esecutività del decisum.

Da ciò deriva l’obbligo del Comune di sostituire il ricorrente alla cooperativa aggiudicataria entro il termine fissato dalla sentenza, cioè dal 05.01.2025. Le remore dell’amministrazione, se giustificabili in pendenza dell’appello, sono comunque venute meno con l’ordinanza del 25.02.2025, dovendo il subentro avvenire non oltre il 02.03.2025. Il Collegio ordina pertanto al Sindaco di assicurare il subentro entro cinque giorni dalla comunicazione, con nomina del Segretario Generale quale commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza.

Sul risarcimento, il Tribunale rileva che la fattura pro-forma prodotta attesta i mancati ricavi e non l’utile d’impresa, dato dalla differenza tra ricavi e costi di gestione. Poiché l’onere della prova del danno grava sul danneggiato, richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 9480 del 2024, la domanda risarcitoria è rigettata.

Quanto alle misure coercitive, la richiesta di somma giornaliera è subordinata alla condizione sospensiva del protrarsi del ritardo oltre quindici giorni. In assenza di indicazione dei costi di gestione, l’astreinte è determinata con stima equitativa ex art. 345 della legge n. 2248/1865, All. F, applicando all’importo offerto una quota del 10% quale utile realizzabile e ragguagliando il risultato su base annua: 2,75 euro pro die. Il criterio equitativo non supplisce alla prova del danno, ma opera solo per l’astreinte. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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